Modello elenchi oneri informativi ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252 Disposizioni urgenti concernenti il sostegno accoppiato per l'olio d'oliva sulle superfici olivicole nelle zone delimitate dalle Autorita' competenti divenute improduttive a causa della diffusione del batterio Xylella fastidiosa: deroga al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018 Il Piano di intervento per il rilancio del settore agricolo e agroalimentare nei territori colpiti da Xylella fastidiosa, assicura la corresponsione dei pagamenti diretti disaccoppiati, a condizione che le superfici oggetto di contribuzione siano mantenute in adeguate condizioni ambientali ed agronomiche, nonche' il mantenimento del sostegno accoppiato in presenza di impegno da parte dell'agricoltore al reimpianto dell'oliveto in un tempo determinato, in deroga alle condizioni di ammissibilita' stabilite dal decreto 7 giugno 2018 per le misure di sostegno accoppiato nel settore dell'olio di oliva. Il presente decreto stabilisce le condizioni per assicurare il citato mantenimento del sostegno accoppiato ed evitare i rischi presagiti dalla Commissione europea, con nota Ares(2020)218648/2020 di mancato conseguimento degli obiettivi del regime di sostegno accoppiato e di disincentivazione al reimpianto degli oliveti disseccati. ONERI ELIMINATI Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri. ONERI INTRODOTTI Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non introduce oneri. Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa: Viene concesso un termine di tre anni per procedere al reimpianto in ragione dei complessi procedimenti amministrativi e dei tempi tecnici necessari per l'esecuzione dell'investimento, tenuto conto anche dell'esigenza di reperire idoneo materiale vivaistico di cultivar certificate come tolleranti alla Xylella fastidiosa. Nel periodo in cui la superficie olivicola e' improduttiva, al fine di beneficiare del sostegno accoppiato per le misure nel settore dell'olio di oliva, l'agricoltore, oltre alle nomali attivita' annuali richieste per il mantenimento delle superfici agricole, dovra' obbligatoriamente svolgere le azioni agronomiche e fitosanitarie per il contenimento della popolazione del vettore, stabilite dalle autorita' nazionali e regionali, anche se solo raccomandate nella zona infetta. Il mancato rispetto degli obblighi assunti comporta che la relativa superficie olivicola e' qualificata come superficie non determinata, con le relative conseguenze previste dalla regolamentazione unionale e nazionale in termini di recuperi e sanzioni.