(Modello)
 
Modello elenchi oneri informativi ai sensi del decreto del Presidente
         del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252 
 
    Disposizioni  urgenti  concernenti  il  sostegno  accoppiato  per
l'olio d'oliva sulle superfici olivicole nelle zone delimitate  dalle
Autorita' competenti divenute improduttive a causa  della  diffusione
del batterio Xylella fastidiosa: deroga al decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018 
    Il Piano di intervento per il rilancio  del  settore  agricolo  e
agroalimentare nei territori colpiti da Xylella fastidiosa,  assicura
la corresponsione dei pagamenti diretti disaccoppiati,  a  condizione
che le superfici oggetto di contribuzione siano mantenute in adeguate
condizioni ambientali ed agronomiche,  nonche'  il  mantenimento  del
sostegno accoppiato in presenza di impegno da parte  dell'agricoltore
al reimpianto dell'oliveto in un tempo determinato,  in  deroga  alle
condizioni di ammissibilita' stabilite dal decreto 7 giugno 2018  per
le misure di sostegno accoppiato nel settore dell'olio di oliva. 
    Il presente decreto stabilisce le condizioni  per  assicurare  il
citato mantenimento del  sostegno  accoppiato  ed  evitare  i  rischi
presagiti dalla Commissione europea, con  nota  Ares(2020)218648/2020
di mancato conseguimento  degli  obiettivi  del  regime  di  sostegno
accoppiato  e  di  disincentivazione  al  reimpianto  degli   oliveti
disseccati. 
    ONERI ELIMINATI 
    Denominazione dell'onere: il presente provvedimento  non  elimina
oneri. 
    ONERI INTRODOTTI 
    Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non introduce
oneri. 
    Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa: 
      Viene  concesso  un  termine  di  tre  anni  per  procedere  al
reimpianto in ragione dei complessi procedimenti amministrativi e dei
tempi tecnici necessari per  l'esecuzione  dell'investimento,  tenuto
conto anche dell'esigenza di reperire idoneo materiale vivaistico  di
cultivar certificate come tolleranti alla Xylella fastidiosa. 
      Nel periodo in cui la superficie olivicola e' improduttiva,  al
fine di beneficiare del sostegno accoppiato per le misure nel settore
dell'olio  di  oliva,  l'agricoltore,  oltre  alle  nomali  attivita'
annuali richieste  per  il  mantenimento  delle  superfici  agricole,
dovra'   obbligatoriamente   svolgere   le   azioni   agronomiche   e
fitosanitarie per il  contenimento  della  popolazione  del  vettore,
stabilite dalle  autorita'  nazionali  e  regionali,  anche  se  solo
raccomandate nella zona infetta. 
      Il mancato rispetto degli  obblighi  assunti  comporta  che  la
relativa superficie olivicola  e'  qualificata  come  superficie  non
determinata,   con   le   relative   conseguenze    previste    dalla
regolamentazione unionale  e  nazionale  in  termini  di  recuperi  e
sanzioni.