(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                         Prova dell'origine 
 
    Ogni  fase  del  processo  produttivo  deve   essere   monitorata
documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli  output
(prodotti in uscita). In questo modo  e  attraverso  l'iscrizione  in
appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei produttori
e' garantita la tracciabilita' e la  rintracciabilita'  (da  valle  a
monte della filiera di produzione) del prodotto.  Tutte  le  persone,
fisiche  o  giuridiche,  iscritte  nei  relativi   elenchi,   saranno
assoggettate al  controllo  da  parte  dell'organismo  di  controllo,
secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo
piano di controllo. Qualora l'organismo di controllo verifichi  delle
non  conformita',  rispetto   a   quanto   stabilito   dal   presente
disciplinare, il prodotto non potra' essere commercializzato  con  la
denominazione «Strachitunt».