Art. 5. Metodo di ottenimento 5.1 Materia prima. Il latte, di due mungiture e lavorato separatamente, deve provenire da vacche allevate in aziende ubicate nella zona d'origine e appartenere a vacche di razza Bruna per almeno il 90% del totale. Il latte per la produzione di Strachitunt proviene da allevamenti nei quali la razione alimentare del bestiame e' costituita da erba e/o fieno di prato monofita e polifita in percentuale almeno pari al 65% della sostanza secca totale. Almeno l'80% di tali foraggi, che corrisponde a circa il 55% della razione, deve provenire dal territorio identificato al precedente art. 3. Nella razione alimentare sono previsti inoltre cereali e loro derivati in granella, sfarinati, laminati e fioccati; semi oleaginosi (lino, soia, girasole) e loro derivati come fonte proteica (sfarinati, integrali, estrusi, decorticati ed espeller), derivati dell'industria dello zucchero in percentuale inferiore a 3,5% della sostanza secca, minerali come macroelementi e additivi. E' vietato l'uso di insilati di mais. E' assolutamente vietata la parziale o totale scrematura. 5.2 Preparazione. Il latte crudo viene trasferito in caldaia d'acciaio; e' ammesso l'utilizzo di caldaie in rame. Il latte non deve essere portato a temperature inferiori ai 10°C e viene addizionato con caglio bovino. Se prima dell'aggiunta del caglio il latte presenta una temperatura inferiore a quella di coagulazione, viene riscaldato fino a 36-37°C. E' ammessa l'aggiunta di un innesto naturale o selezionato proveniente e ottenuto da ceppi autoctoni prodotti nell'area indicata all'art. 3 del presente disciplinare di produzione. Il latte viene lasciato coagulare a 33-38°C per 20-30 minuti. Il coagulo ottenuto nel corso della prima lavorazione viene raccolto in una tela in fibra naturale o sintetica e posto a sgocciolare in un ambiente con umidita' dell'80-90% e temperatura superiore a 10°C per un periodo minimo di dodici ore. Il coagulo ottenuto nel corso della seconda lavorazione viene rotto direttamente in caldaia. La rottura si articola in due o tre momenti intervallati da periodi di sosta, fino ad ottenere grani grossi come una noce o una nocciola. I due coaguli, ottenuti a distanza di minimo dodici ore, vengono posti a strati alternati in uno stampo che puo' essere precedentemente foderato con una apposita tela in fibra naturale o sintetica. Dopo la sosta di 30-45 minuti si procede ad eliminare la tela filtrante eventualmente presente e si esegue il primo rivoltamento della cagliata nello stampo. Dopo un minimo di dodici ore dalla formatura, al momento di rivoltare la forma, nello stampo vengono posti i marchi con impresso il simbolo STV e la data di produzione. Salatura. La salatura del formaggio avviene per aspersione manuale di sale secco sulle facce e sullo scalzo e si protrae per massimo sei giorni in funzione della temperatura ambientale e delle dimensioni della forma. Stagionatura. La stagionatura del prodotto avviene in locali con temperatura compresa tra i 4°C e i 10°C e deve protrarsi per almeno settantacinque giorni. Durante tale periodo le forme, eventualmente poste su assi di legno, possono essere trattate saltuariamente con acqua e sale. Foratura. Dopo un periodo minimo di trenta giorni dall'inizio della stagionatura, utilizzando aghi metallici, le forme vengono forate sulle facce e sullo scalzo. Tale operazione, prima del termine della stagionatura, puo' essere ripetuta piu' volte in funzione dell'andamento della maturazione del prodotto.