(Allegato A-art. 2)
 
                             Articolo 2 
                         Base ampelografica 
 
1. I vini a denominazione  di  origine  controllata  "delle  Venezie"
Pinot grigio, anche spumante  e  frizzante,  devono  essere  ottenuti
dalle uve provenienti da vigneti aventi,  nell'ambito  aziendale,  la
seguente composizione ampelografica: 
- Pinot grigio minimo 85%; 
- possono concorrere le uve dei  vitigni  Chardonnay,  Pinot  bianco,
Muller  Thurgau,  Garganega,  Verduzzo  (da  Verduzzo  Friulano   e/o
Verduzzo Trevigiano) e Tocai friulano da soli o  congiuntamente  fino
ad un massimo del 15%; tuttavia, in deroga per un  periodo  di  dieci
anni  a  partire  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
disciplinare di produzione possono concorrere anche le uve  di  altri
vitigni a bacca bianca, non aromatici, ivi compreso il Sauvignon  b.,
idonei alla coltivazione nella Provincia autonoma di Trento  e  nelle
Regioni  Friuli  Venezia  Giulia  e  Veneto,  iscritti  nel  Registro
nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7
maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del
presente disciplinare. 
2. Il vino a denominazione di  origine  controllata  "delle  Venezie"
bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti  aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: 
- Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega,  Verduzzo  (da
Verduzzo Friulano e/o Verduzzo Trevigiano) e Tocai friulano, da  soli
o congiuntamente, per almeno il 50%; 
- possono concorrere  altri  vitigni  a  bacca  bianca,  idonei  alla
coltivazione nella Provincia  autonoma  di  Trento  e  nelle  Regioni
Friuli Venezia Giulia e Veneto, iscritti nel Registro Nazionale delle
varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio  2004  e
successivi aggiornamenti,  riportati  nell'allegato  1  del  presente
disciplinare.