(Allegato A-art. 4)
 
                             Articolo 4 
                      Norme per la viticoltura 
 
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  1  devono   essere   quelle
tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte  a  conferire
alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di  qualita'.  Sono
da escludere i  terreni  eccessivamente  umidi  o  insufficientemente
soleggiati. 
2. I sesti di impianto, le forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve  e  del  vino.  Nel  caso
della  Pergola  o  Pergoletta  Veronese  e'   fatto   obbligo   della
tradizionale potatura a secco e  in  verde  che  assicuri  l'apertura
della vegetazione nell'interfila. 
Sono esclusi gli impianti espansi  come  le  pergole  a  tetto  piano
(tendoni) o  quelli  a  raggi  (Bellussi).  Tuttavia  i  vigneti,  se
piantati  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del   presente
disciplinare,  possono  essere  autorizzati  alla  produzione   della
denominazione per un  periodo  transitorio  massimo  di  15  anni,  a
condizione che sia garantita con la  tradizionale  potatura  con  una
carica massima di 50.000 gemme ad ettaro. 
3. La Provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli Venezia Giulia
e Veneto su proposta del Consorzio  di  tutela  della  denominazione,
sentite  le  organizzazioni  di  categoria  interessate,  con  propri
provvedimenti,  da  adottare  di   concerto   con   univoci   criteri
tecnico-amministrativi, possono stabilire limiti,  anche  temporanei,
all'iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini
dell'idoneita'  alla  rivendicazione  delle  uve  con   la   presente
denominazione.  Le  predette  Amministrazioni  sono  tenute  a   dare
comunicazione  delle  disposizioni  adottate  al  Ministero  per   le
politiche agricole alimentari e forestali. 
4. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita  l'irrigazione
di soccorso. 
5. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini  di  cui
all'art. 1 non deve essere superiore a tonnellate 18  per  ettaro  di
vigneto  a  coltura  specializzata.   Nelle   annate   favorevoli   i
quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei  vini
a denominazione di origine controllata "delle Venezie" devono  essere
riportati nel limite di cui sopra, purche' la produzione globale  non
superi del 20% il  limite  medesimo;  oltre  tale  limite  decade  il
diritto alla  denominazione  di  origine  controllata  per  tutta  la
partita. 
6. La Provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli Venezia Giulia
e Veneto su proposta del Consorzio  di  tutela  della  denominazione,
sentite le  organizzazioni  di  categoria  interessate,  prima  della
vendemmia, con propri provvedimenti,  da  adottare  di  concerto  con
univoci criteri tecnico- amministrativi, possono,  in  attuazione  di
quanto stabilito dagli articoli 38 e 39 della L. n. 238/2016: 
- stabilire un limite massimo uva rivendicabile  per  ettaro  per  la
produzione dei vini a denominazione  di  origine  controllata  «delle
Venezie» inferiore a quello fissato dal presente disciplinare; 
- adottare  altre  disposizioni  per  migliorare  o  stabilizzare  il
funzionamento del mercato dei vini e dei mosti, comprese  le  uve  di
cui sono ottenuti, o per superare squilibri congiunturali. 
La provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli Venezia Giulia  e
Veneto sono tenute a dare comunicazione delle  disposizioni  adottate
al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali  ed  al
competente Organismo di controllo. 
7. In caso di annata sfavorevole, anche in riferimento a singole zone
geografiche, la Provincia autonoma di  Trento  e  le  Regioni  Friuli
Venezia Giulia e Veneto fissano rese inferiori a quella prevista  dal
presente disciplinare anche differenziate nell'ambito della  zona  di
produzione di cui all'art. 3, secondo le disposizioni adottate  dalle
predette Amministrazioni. 
8. In annate particolarmente  favorevoli  la  Provincia  autonoma  di
Trento e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto  su  proposta  del
Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di
categoria   interessate,   prima   della   vendemmia,   con    propri
provvedimenti,  da  adottare  di   concerto   con   univoci   criteri
tecnico-amministrativi,  possono   aumentare,   anche   per   singola
tipologia, fino ad un massimo del 20%, la resa massima ad ettaro,  da
destinare a riserva vendemmiale, fermo restando il limite massimo  di
cui al punto 5 secondo capoverso, oltre il quale  non  e'  consentito
ulteriore  supero.  L'utilizzo  dei  mosti  e  dei  vini  di  cui  al
precedente  comma  e'  regolamentato  secondo  quanto   previsto   al
successivo articolo 5, comma 5. 
La provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli Venezia Giulia  e
Veneto sono tenute a dare comunicazione delle  disposizioni  adottate
al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali  ed  al
competente Organismo di controllo. 
9. Le uve destinate alla vinificazione dei vini  a  denominazione  di
origine controllata  «delle  Venezie»  devono  assicurare  un  titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 9,50% vol. Le uve destinate
alla produzione dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
«delle Venezie» spumante e  frizzante  devono  assicurare  un  titolo
alcolometrico volumico naturale minimo  del  9,0%  vol.,  purche'  la
destinazione delle uve atte ad essere elaborate  venga  espressamente
indicata nei documenti ufficiali di cantina e nella denuncia  annuale
delle uve.