(Allegato A-art. 5)
 
                             Articolo 5 
                     Norme per la vinificazione 
 
1. Le operazioni di  vinificazione,  elaborazione,  ivi  comprese  le
operazioni di frizzantatura  e  spumantizzazione,  dei  vini  di  cui
all'articolo 1 devono essere effettuate nel territorio amministrativo
della Provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli Venezia Giulia
e Veneto. Inoltre, tenuto  conto  delle  situazioni  tradizionali  di
produzione, e' consentito, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera
b,  del  Regolamento  CE  n.  607/2009,  che  tali  operazioni  siano
effettuate anche nell'ambito  dell'intero  territorio  amministrativo
della Provincia autonoma di Bolzano. 
2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le  pratiche  enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro  peculiari
caratteristiche. 
3. E'  consentita  nell'elaborazione  della  tipologia  Pinot  grigio
l'aggiunta di mosti o vini della tipologia "Bianco", anche di  annate
diverse, appartenenti alla medesima  denominazione  "delle  Venezie",
nel limite massimo del 15%, a condizione che  il  vigneto  dal  quale
provengono le uve Pinot  grigio  impiegate  nella  vinificazione  sia
coltivato in purezza varietale o comunque che la presenza  delle  uve
delle varieta' complementari di cui all'art. 2, comma 1, in  aggiunta
a quelle consentite per tale  pratica,  non  superi  complessivamente
tale percentuale. 
4. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al  70%
per tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi  i  limiti  di  cui
sopra, ma non il 80%, l'eccedenza non ha diritto  alla  denominazione
d'origine e non puo' essere designato con il riferimento  al  vitigno
Pinot grigio. Oltre  detto  limite  invece  decade  il  diritto  alla
denominazione d'origine controllata per tutta la partita. 
5. I mosti e i vini ottenuti dai quantitativi  di  uve  eccedenti  la
resa di 18 tonn., di cui all'art. 4 comma 8, sono  bloccati  sfusi  e
non possono essere utilizzati prima delle disposizioni  regionali  di
cui al comma successivo. 
La Provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli Venezia Giulia  e
Veneto, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci
criteri tecnico-amministrativi, su proposta del Consorzio  di  tutela
della denominazione,  conseguente  alle  verifiche  delle  condizioni
produttive e di  mercato,  provvedono  entro  la  successiva  seconda
campagna vendemmiale a destinare tutto o parte dei  quantitativi  dei
mosti e vini di cui al comma precedente alla  certificazione  con  la
DOC "delle Venezie". In assenza di tali provvedimenti tutti in vini e
mosti eccedenti la resa di cui sopra, oppure la  parte  di  essa  non
interessata dai provvedimenti precedenti, sono classificati come vino
IGT bianco o vino generico. 
6. Lo spumante "delle Venezie"  Pinot  grigio  deve  essere  ottenuto
esclusivamente con il metodo della rifermentazione in autoclave.