Articolo 7 Etichettatura designazione e presentazione 1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "delle Venezie" e' vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari. 2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 3. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia. 4. E' altresi' vietato l'impiego di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e localita' comprese nelle zone delimitate nel precedente art. 3. 5. Il nome del vitigno Pinot grigio puo' precedere il riferimento della denominazione di origine controllata "delle Venezie". 6. Per le tipologie rosato o ramato e' consentito anche l'uso del termine "rose' 7. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1, con esclusione delle tipologie spumante non millesimato e frizzante, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.