(Allegato A-art. 7)
 
                             Articolo 7 
             Etichettatura designazione e presentazione 
 
1. Nella designazione e presentazione dei  vini  a  denominazione  di
origine   controllata   "delle   Venezie"   e'   vietato   l'uso   di
qualificazioni diverse da quelle previste dal  presente  disciplinare
di produzione, ivi compresi gli  aggettivi  superiore,  extra,  fine,
scelto, selezionato e similari. 
2. E' consentito l'uso di  indicazioni  che  facciano  riferimento  a
nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non   aventi   significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 
3. Le  indicazioni  tendenti  a  specificare   l'attivita'   agricola
dell'imbottigliatore quali: viticoltore,  fattoria,  tenuta,  podere,
cascina ed altri termini  similari,  sono  consentite  in  osservanza
delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia. 
4. E' altresi'  vietato  l'impiego  di  indicazioni  geografiche  che
facciano riferimento a  comuni,  frazioni,  aree,  zone  e  localita'
comprese nelle zone delimitate nel precedente art. 3. 
5. Il nome del vitigno Pinot grigio  puo'  precedere  il  riferimento
della denominazione di origine controllata "delle Venezie". 
6. Per le tipologie rosato o ramato e'  consentito  anche  l'uso  del
termine "rose' 
7. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1, con
esclusione delle tipologie spumante non millesimato e  frizzante,  e'
obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.