(Allegato A-art. 8)
 
                             Articolo 8 
                           Confezionamento 
 
1.I vini DOC delle  Venezie  devono  essere  immessi  al  consumo  in
bottiglie di vetro fino a 6 litri, chiuse con tappo raso bocca  ed  a
vite a vestizione lunga. E' consentito altresi' l'uso dei contenitori
alternativi al vetro costituiti da  un  otre  in  materiale  plastico
pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro  di
cartone o di altro materiale  rigido,  nei  volumi  fino  a  6  litri
secondo le disposizioni della vigente normativa dell'Unione europea e
nazionale. 
2.Il vino a denominazione  di  origine  controllata  «delle  Venezie»
Pinot grigio spumante deve  essere  immesso  al  consumo  solo  nelle
bottiglie di vetro fino a 18 litri. 
Per la tappatura dei vini spumanti si applicano le norme  comunitarie
e nazionali che disciplinano la specifica materia, con esclusione del
tappo in plastica. Tuttavia per le  bottiglie  di  capacita'  fino  a
litri 0,200 e' consentito anche l'uso del tappo a vite, eventualmente
con sovratappo a fungo, oppure a strappo in plastica.