Art. 10. Organi 1. Sono organi della Fondazione: a) il presidente; b) il consiglio di sorveglianza; c) il direttore scientifico; d) il direttore amministrativo; e) il comitato scientifico; f) il collegio dei revisori. 2. Nessun componente di un organo della Fondazione puo' far parte di un altro organo della medesima, salvi i casi espressamente previsti dal presente statuto. Nel caso di accettazione di una seconda carica, il componente decade automaticamente dalla prima. 3. Sono valide le riunioni a distanza degli organi attraverso strumenti che assicurino i collegamenti video e audio conferenza purche' siano identificati i componenti, venga dato atto a verbale della loro identificazione e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.