(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
                            Il presidente 
 
    1. Il presidente della Fondazione  ha  la  legale  rappresentanza
della Fondazione, presiede il consiglio di  sorveglianza  e  cura  le
relazioni istituzionali e pubbliche della Fondazione. 
    2. La carica di presidente della Fondazione e' incompatibile  con
la  carica  di  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  Ministro,
Viceministro, Sottosegretario di Stato, commissario straordinario del
Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  di
titolare di cariche elettive nazionali e comunitarie. 
    3. Fermo restando quanto previsto  dalla  normativa  vigente,  la
carica di presidente della Fondazione e', altresi', incompatibile con
gli  incarichi  amministrativi  di  vertice   nelle   amministrazioni
statali, regionali e locali. 
    4. Per le modalita'  di  nomina  e  la  durata  dell'incarico  si
applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del presente statuto.