Art. 11. Il presidente 1. Il presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione, presiede il consiglio di sorveglianza e cura le relazioni istituzionali e pubbliche della Fondazione. 2. La carica di presidente della Fondazione e' incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro, Sottosegretario di Stato, commissario straordinario del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e di titolare di cariche elettive nazionali e comunitarie. 3. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, la carica di presidente della Fondazione e', altresi', incompatibile con gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali. 4. Per le modalita' di nomina e la durata dell'incarico si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del presente statuto.