(Allegato-art. 12)
                              Art. 12. 
                      Consiglio di sorveglianza 
 
    1. I membri del consiglio di sorveglianza sono scelti tra persone
di notoria  indipendenza,  dotate  di  requisiti  di  onorabilita'  e
professionalita', che abbiano acquisito  esperienze  dirigenziali  in
organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche  o  private,
ovvero  tra  soggetti  che   abbiano   conseguito   una   particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile da
formazione universitaria e postuniversitaria, oppure  che  provengano
dai  settori  della  ricerca,  della  docenza  universitaria,   delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. 
    2. Il consiglio di  sorveglianza  e'  composto  da  nove  membri,
compreso  il  presidente,  nominati  con  uno  o  piu'  decreti   del
Presidente del Consiglio dei ministri e designati: uno  dallo  stesso
Presidente del Consiglio dei ministri, uno dal Ministro dell'economia
e delle finanze, uno dal Ministro dell'universita' e  della  ricerca,
uno dal Ministro della  transizione  ecologica,  uno  dal  Comune  di
Firenze, quattro, d'intesa tra  i  partecipanti,  a  condizione  che,
anche in associazione tra loro, versino almeno il quattro  per  cento
del contributo pubblico previsto per l'anno 2021 dall'art.  1,  comma
569, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
    3. Il consiglio di  sorveglianza  elegge  a  maggioranza,  fra  i
propri componenti, il proprio presidente. 
    4. Le deliberazioni del consiglio sono adottate a maggioranza dei
votanti con la presenza di almeno tre componenti. In caso di parita',
prevale il voto del presidente. 
    5. Alle riunioni del consiglio di sorveglianza puo'  partecipare,
senza diritto di voto, il direttore scientifico della Fondazione. 
    6. Ciascun membro del consiglio di sorveglianza  dura  in  carica
quattro anni, rimanendo comunque in carica fino alla nomina dei nuovi
componenti e puo' essere confermato una sola volta. 
    7. Possono far parte del  consiglio  di  sorveglianza  altri  tre
membri onorari, designati dal direttore scientifico, senza diritto di
voto. 
    8. Il consiglio di sorveglianza puo' articolarsi in comitati. 
    9. La partecipazione al consiglio di  sorveglianza  e'  gratuita.
Sono rimborsate esclusivamente le spese di viaggio e di soggiorno.