Art. 13. Attribuzioni del consiglio di sorveglianza 1. Il consiglio di sorveglianza assicura l'eccellenza della Fondazione, il rispetto delle regole sulla nomina degli organi della Fondazione e verifica il corretto utilizzo delle risorse. Svolge una generale attivita' di indirizzo e controllo sulla Fondazione. 2. In particolare, il consiglio di sorveglianza: a) nomina il direttore scientifico; b) sovrintende, anche avvalendosi dei comitati di cui al precedente art. 12, comma 8, al generale coordinamento delle funzioni di controllo interne; c) verifica periodicamente l'insorgenza di conflitti di interesse dei componenti degli organi; d) vigila sull'andamento generale della Fondazione e sull'osservanza dello statuto; e) esegue una verifica periodica della compatibilita' delle cariche dei componenti degli organi con altre attivita' e incarichi. 3. Il consiglio di sorveglianza, su proposta del direttore scientifico: a) nomina i componenti del comitato scientifico; b) approva ogni cinque anni il documento d'indirizzo strategico e il piano programmatico dell'attivita' scientifica; c) nomina il direttore amministrativo. 4. Il consiglio di sorveglianza, su proposta del direttore amministrativo: a) approva il bilancio d'esercizio, il bilancio pluriennale e il piano economico; b) approva le spese straordinarie; c) approva i regolamenti sul funzionamento della Fondazione; d) delibera le modifiche allo statuto, da approvare con le modalita' di cui all'art. 21; e) approva il documento contenente il fabbisogno di personale della Fondazione. 5. Entro tre mesi dalla sua costituzione, il consiglio di sorveglianza emana i regolamenti che definiscono i principi di funzionamento generale della Fondazione; i compensi spettanti, nel rispetto della normativa vigente, ai componenti del collegio dei revisori, al direttore scientifico e al direttore amministrativo, nonche' i principi per il reclutamento del personale della Fondazione assunto a tempo determinato e indeterminato, mediante procedure conformi ai principi di pubblicita' e trasparenza della selezione, per lo svolgimento delle attivita' scientifiche e di quelle amministrative. 6. I membri del consiglio di sorveglianza che, senza giustificato motivo, non partecipano a cinque sedute consecutive, decadono dalla carica.