(Allegato-art. 14)
                              Art. 14. 
                      Il direttore scientifico 
 
    1.  Il  direttore  scientifico  e'  scelto  tra   scienziati   di
reputazione internazionale, con prestigioso curriculum  accademico  e
con comprovata capacita' in materia. 
    2. Il direttore scientifico e' responsabile del  coordinamento  e
del funzionamento delle strutture scientifiche, amministrative  e  di
supporto, nonche' del perseguimento  degli  scopi  della  Fondazione.
Promuove  l'attivita'  formativa  e  di   divulgazione   dell'impatto
economico  e  sociale  della   ricerca   scientifica   svolta   dalla
Fondazione. 
    3. Il direttore scientifico e' responsabile  dell'attuazione  del
documento  d'indirizzo   strategico   e   del   piano   programmatico
dell'attivita' scientifica approvati dal consiglio di sorveglianza. 
    4.  Il  direttore  scientifico  e'  nominato  dal  consiglio   di
sorveglianza e dura in carica quattro anni. 
    5. In sede di prima applicazione, il direttore scientifico  della
Fondazione viene nominato per la durata di quattro anni  con  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentiti  i  Ministri
dell'economia e delle  finanze,  dell'universita'  e  della  ricerca,
nonche' della transizione ecologica,  tra  scienziati  che  siano  in
possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.