Art. 14. Il direttore scientifico 1. Il direttore scientifico e' scelto tra scienziati di reputazione internazionale, con prestigioso curriculum accademico e con comprovata capacita' in materia. 2. Il direttore scientifico e' responsabile del coordinamento e del funzionamento delle strutture scientifiche, amministrative e di supporto, nonche' del perseguimento degli scopi della Fondazione. Promuove l'attivita' formativa e di divulgazione dell'impatto economico e sociale della ricerca scientifica svolta dalla Fondazione. 3. Il direttore scientifico e' responsabile dell'attuazione del documento d'indirizzo strategico e del piano programmatico dell'attivita' scientifica approvati dal consiglio di sorveglianza. 4. Il direttore scientifico e' nominato dal consiglio di sorveglianza e dura in carica quattro anni. 5. In sede di prima applicazione, il direttore scientifico della Fondazione viene nominato per la durata di quattro anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'universita' e della ricerca, nonche' della transizione ecologica, tra scienziati che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.