Art. 15. Il direttore amministrativo 1. Il direttore amministrativo e' nominato dal consiglio di sorveglianza tra persone in possesso di idonei e documentati requisiti di professionalita' e onorabilita', nonche' di specifica e comprovata esperienza giuridico-amministrativa ed economico-aziendale nella organizzazione e gestione di centri di ricerca scientifica nei settori di attivita' di competenza della Fondazione, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o in aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile da formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da altre concrete esperienze di lavoro. 2. Il direttore amministrativo dura in carica quattro anni.