(Allegato-art. 15)
                              Art. 15. 
                     Il direttore amministrativo 
 
    1. Il direttore  amministrativo  e'  nominato  dal  consiglio  di
sorveglianza  tra  persone  in  possesso  di  idonei  e   documentati
requisiti di professionalita' e onorabilita', nonche' di specifica  e
comprovata esperienza giuridico-amministrativa ed economico-aziendale
nella organizzazione e gestione di centri di ricerca scientifica  nei
settori di attivita' di  competenza  della  Fondazione,  che  abbiano
svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o in aziende
pubbliche  e  private  con  esperienza  acquisita   per   almeno   un
quinquennio in funzioni dirigenziali o  che  abbiano  conseguito  una
particolare specializzazione professionale, culturale  e  scientifica
desumibile  da  formazione  universitaria  e  postuniversitaria,   da
pubblicazioni scientifiche o da altre concrete esperienze di lavoro. 
    2. Il direttore amministrativo dura in carica quattro anni.