Art. 16. Attribuzioni del direttore amministrativo 1. Il direttore amministrativo coadiuva il direttore scientifico nel garantire l'ordinato andamento della Fondazione e il raggiungimento degli scopi istituzionali della medesima Fondazione, assicurandone l'amministrazione ordinaria e straordinaria. 2. Il direttore amministrativo sottopone al consiglio di sorveglianza le delibere di cui all'art. 13, comma 4.