Art. 19. Collegio dei revisori 1. Il collegio dei revisori e' composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'universita' e della ricerca designano, ciascuno, un membro effettivo e uno supplente. 2. La carica di presidente del collegio dei revisori spetta al membro effettivo designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. All'individuazione si provvede nel relativo decreto di nomina. 3. Il collegio dei revisori svolge il controllo della regolarita' dell'amministrazione e della contabilita' della Fondazione, esamina il budget, predispone le relazioni ai bilanci d'esercizio, ne riferisce al direttore amministrativo ed effettua le verifiche di cassa. 4. I membri del collegio dei revisori restano in carica per tre esercizi e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio, e possono essere confermati per una sola volta.