(Allegato-art. 19)
                              Art. 19. 
                        Collegio dei revisori 
 
    1. Il collegio dei revisori e' composto da tre membri effettivi e
tre supplenti, nominati tra gli iscritti nel  registro  dei  revisori
legali, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  La
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  e  il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
designano, ciascuno, un membro effettivo e uno supplente. 
    2. La carica di presidente del collegio dei  revisori  spetta  al
membro  effettivo  designato  dalla  Presidenza  del  Consiglio   dei
ministri. All'individuazione si  provvede  nel  relativo  decreto  di
nomina. 
    3. Il collegio dei revisori svolge il controllo della regolarita'
dell'amministrazione e della contabilita' della  Fondazione,  esamina
il  budget,  predispone  le  relazioni  ai  bilanci  d'esercizio,  ne
riferisce al direttore amministrativo ed  effettua  le  verifiche  di
cassa. 
    4. I membri del collegio dei revisori restano in carica  per  tre
esercizi e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio  d'esercizio
relativo al terzo esercizio, e possono essere confermati per una sola
volta.