Art. 20. Esercizio finanziario, bilancio, utili e avanzi di gestione 1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. 2. Entro il 15 ottobre di ogni anno, il direttore amministrativo trasmette il budget al collegio dei revisori, che lo esamina entro i successivi quindici giorni. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il consiglio di sorveglianza approva, su proposta del direttore amministrativo, i documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo, corredati della relazione del collegio dei revisori. Entro il 30 aprile di ciascun anno il consiglio di sorveglianza approva, su proposta del direttore amministrativo, il bilancio di esercizio, corredato della relazione del collegio dei revisori. 3. Nella redazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti, si applicano - ove compatibili - le disposizioni e i principi previsti dagli articoli del codice civile in tema di societa' di capitali. 4. Il bilancio di esercizio deve essere redatto con chiarezza, cosi' da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonche' il risultato economico di esercizio. Al bilancio di esercizio e' allegata una relazione sulla gestione. 5. Il bilancio di esercizio deve essere reso consultabile al pubblico in via telematica, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione entro dieci giorni dall'approvazione. 6. Il bilancio di esercizio, entro quindici giorni dalla deliberazione del consiglio di sorveglianza, deve essere trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' al Ministero dell'economia e delle finanze. E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione, nonche' di fondi e riserve.