(Allegato-art. 20)
                              Art. 20. 
     Esercizio finanziario, bilancio, utili e avanzi di gestione 
 
    1. L'esercizio finanziario  della  Fondazione  ha  inizio  il  1°
gennaio e termina il 31 dicembre. 
    2. Entro il 15 ottobre di ogni anno, il direttore  amministrativo
trasmette il budget al collegio dei revisori, che lo esamina entro  i
successivi quindici giorni. Entro il 31 dicembre di ciascun  anno  il
consiglio  di  sorveglianza  approva,  su  proposta   del   direttore
amministrativo,   i   documenti   programmatici   previsionali    per
l'esercizio successivo, corredati della relazione  del  collegio  dei
revisori. Entro  il  30  aprile  di  ciascun  anno  il  consiglio  di
sorveglianza approva, su proposta del  direttore  amministrativo,  il
bilancio di esercizio, corredato della  relazione  del  collegio  dei
revisori. 
    3. Nella redazione del  bilancio  d'esercizio,  costituito  dallo
stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e
dalla  nota  integrativa,  in  ossequio  alle   norme   vigenti,   si
applicano - ove compatibili - le disposizioni e i  principi  previsti
dagli articoli del codice civile in tema di societa' di capitali. 
    4. Il bilancio di esercizio deve essere  redatto  con  chiarezza,
cosi' da rappresentare in modo veritiero  e  corretto  la  situazione
patrimoniale e finanziaria della  Fondazione,  nonche'  il  risultato
economico di esercizio. Al bilancio  di  esercizio  e'  allegata  una
relazione sulla gestione. 
    5. Il bilancio di esercizio  deve  essere  reso  consultabile  al
pubblico  in  via  telematica,  mediante   pubblicazione   sul   sito
istituzionale della Fondazione entro dieci giorni dall'approvazione. 
    6.  Il  bilancio  di  esercizio,  entro quindici   giorni   dalla
deliberazione del consiglio di sorveglianza,  deve  essere  trasmesso
alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  nonche'  al  Ministero
dell'economia e delle finanze. E' vietata la distribuzione  di  utili
od avanzi di gestione, nonche' di fondi e riserve.