(Allegato-art. 22)
                              Art. 22. 
                  Estinzione e devoluzione dei beni 
 
    1. L'estinzione della Fondazione  e'  regolata  dalle  norme  del
codice civile. 
    2. In caso  di  estinzione,  da  qualsiasi  causa  derivante,  il
patrimonio residuo e' devoluto allo Stato.