Art. 24. Norme finali e clausola di rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di fondazioni, l'art. 1, commi 566, 567, 568, 569, 570 e 571 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e le altre norme di legge vigenti in materia.