Art. 4. Partecipanti 1. Partecipano alla Fondazione i membri fondatori di cui all'art. 3 del presente statuto e, previo consenso degli stessi, in ragione dell'interesse della Fondazione a ciascuna partecipazione, le persone fisiche e gli enti che contribuiscono per un periodo di almeno tre anni, mediante apporti di risorse in denaro da versare annualmente (di seguito «Partecipanti»), la cui entita' e' determinata dal consiglio di sorveglianza. 2. In caso di inadempimento totale o parziale dell'obbligo annuale di contribuzione, la partecipazione alla Fondazione e' sospesa fino alla regolarizzazione della posizione del partecipante. Qualora l'interessato non provveda ad adempiere ai propri impegni entro due mesi dalla data della diffida ad adempiere da parte del presidente, la cessazione della sua partecipazione alla Fondazione e' dichiarata dal consiglio di sorveglianza. Dalla cessazione della partecipazione non consegue il diritto di restituzione dei contributi versati. 3. I partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte.