(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
                            Partecipanti 
 
    1. Partecipano alla Fondazione i membri fondatori di cui all'art.
3 del presente statuto e, previo consenso degli  stessi,  in  ragione
dell'interesse della Fondazione a ciascuna partecipazione, le persone
fisiche e gli enti che contribuiscono per un periodo  di  almeno  tre
anni, mediante apporti di risorse in denaro  da  versare  annualmente
(di seguito  «Partecipanti»),  la  cui  entita'  e'  determinata  dal
consiglio di sorveglianza. 
    2. In  caso  di  inadempimento  totale  o  parziale  dell'obbligo
annuale  di  contribuzione,  la  partecipazione  alla  Fondazione  e'
sospesa fino alla regolarizzazione della posizione del  partecipante.
Qualora l'interessato non provveda ad  adempiere  ai  propri  impegni
entro due mesi dalla data della diffida ad  adempiere  da  parte  del
presidente, la cessazione della sua partecipazione alla Fondazione e'
dichiarata dal consiglio  di  sorveglianza.  Dalla  cessazione  della
partecipazione non consegue il diritto di restituzione dei contributi
versati. 
    3. I  partecipanti  possono,  in  ogni  momento,  recedere  dalla
Fondazione, fermo restando il dovere di adempiere  alle  obbligazioni
assunte.