Art. 5. Sostenitori 1. Possono ottenere la qualifica di sostenitori gli enti pubblici e privati, le societa', i consorzi, le imprese individuali e le persone fisiche che, condividendo le finalita' della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima mediante contributi economici. Con apposito regolamento del consiglio di sorveglianza sono stabilite le modalita' e la soglia minima di contribuzione necessaria per l'assunzione dello status di sostenitore e le relative cause di esclusione. 2. I sostenitori possono destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attivita' della Fondazione.