(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
                            Altre risorse 
 
    1. Alla Fondazione possono essere concessi in uso, anche a titolo
gratuito e con oneri di  ordinaria  e  straordinaria  manutenzione  a
carico della stessa  Fondazione,  beni  immobili  facenti  parte  del
demanio e del patrimonio disponibile dello Stato, non suscettibili di
uso governativo concreto ed attuale e non inseriti  in  programmi  di
dismissione e di valorizzazione di cui all'art.  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296. 
    2. La concessione in uso di beni di particolare valore  artistico
e storico e' effettuata d'intesa con il Ministero della cultura. 
    3. I contributi, le devoluzioni, i proventi  e  le  altre  somme,
comunque costituenti un'entrata e aventi carattere di  sovvenzione  o
di liberalita', derivanti dall'effettuazione  delle  attivita'  della
Fondazione, rese in conformita' alle proprie finalita' istituzionali,
non  concorrono  alla  determinazione  del  reddito   d'impresa.   Le
attivita'  commerciali  eventualmente  effettuate  nell'ambito  delle
proprie  rilevanti   finalita'   istitutive   si   considerano   rese
nell'esercizio dell'attivita' di impresa e, pertanto, concorrono alla
determinazione del reddito imponibile secondo  le  norme  dettate  in
materia di enti non commerciali residenti  dal  capo  III  del  testo
unico delle imposte sui redditi di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica - 22 dicembre 1986, n. 917.