Art. 7. Altre risorse 1. Alla Fondazione possono essere concessi in uso, anche a titolo gratuito e con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico della stessa Fondazione, beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile dello Stato, non suscettibili di uso governativo concreto ed attuale e non inseriti in programmi di dismissione e di valorizzazione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296. 2. La concessione in uso di beni di particolare valore artistico e storico e' effettuata d'intesa con il Ministero della cultura. 3. I contributi, le devoluzioni, i proventi e le altre somme, comunque costituenti un'entrata e aventi carattere di sovvenzione o di liberalita', derivanti dall'effettuazione delle attivita' della Fondazione, rese in conformita' alle proprie finalita' istituzionali, non concorrono alla determinazione del reddito d'impresa. Le attivita' commerciali eventualmente effettuate nell'ambito delle proprie rilevanti finalita' istitutive si considerano rese nell'esercizio dell'attivita' di impresa e, pertanto, concorrono alla determinazione del reddito imponibile secondo le norme dettate in materia di enti non commerciali residenti dal capo III del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica - 22 dicembre 1986, n. 917.