(Allegato)
                                                             Allegato 
 
LINEE GUIDA PER LE RELAZIONI ANNUALI DEI PRESIDENTI DELLE  REGIONI  E
  DELLE PROVINCE AUTONOME SUL SISTEMA DEI  CONTROLLI  INTERNI  E  SUI
  CONTROLLI EFFETTUATI NELL'ANNO 2020 (ai sensi dell'art. 1, comma 6,
  del  decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,  convertito,   con
  modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) 
 
    1. Il decreto-legge 10  ottobre  2012,  n.  174,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, prevede,  all'art.
1, comma 6, che il Presidente della regione  trasmetta,  annualmente,
alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei  conti
una relazione sul sistema  dei  controlli  interni  e  sui  controlli
effettuati  nell'anno,  predisposta  sulla  base  delle  linee  guida
deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti. 
    La ricordata disposizione disegna un  sinergico  raccordo  tra  i
controlli interni, affidati all'autonomia normativa ed amministrativa
regionale,  e  quelli  esterni  esercitati,  in  modo   neutrale   ed
indipendente,  dalla  magistratura  contabile,  con  l'obiettivo   di
stimolare i necessari processi di autocorrezione da parte degli  enti
territoriali. 
    La disciplina in esame si salda con quella contenuta nell'art.  3
della  legge  n.  20/1994.  Quest'ultima  disposizione  prevede,  tra
l'altro,  che  la  Corte  dei  conti,  nell'esercizio  del  controllo
successivo  sulla  gestione  del  bilancio  e  del  patrimonio  delle
amministrazioni pubbliche, verifichi il «funzionamento dei  controlli
interni dell'amministrazione». 
    Il ruolo rivestito dal sistema integrato  dei  controlli  interni
rappresenta,  infatti,  un  ineludibile  strumento   per   conformare
l'azione amministrativa  ai  principi  di  efficacia,  efficienza  ed
economicita'.   Il   processo   di   riforma   che   ha   interessato
l'organizzazione dei controlli nelle  pubbliche  amministrazioni,  il
cui incipit puo' individuarsi nel decreto legislativo n. 29/1993,  ha
trovato  un  primo,  generale  assetto  nel  decreto  legislativo  n.
286/1999, emanato in attuazione della delega contenuta nella legge n.
59/1997, e ulteriore rafforzamento nelle disposizioni in  materia  di
valutazione delle performance e  ottimizzazione  della  produttivita'
del lavoro pubblico. 
    Nell'ultimo decennio (decreto-legge n. 174/2012) i  controlli  si
sono particolarmente accentrati sugli aspetti di conservazione  degli
equilibri finanziari degli enti, ma  la  sana  gestione  deve  sempre
accompagnarsi all'efficienza dell'azione amministrativa, in modo  che
il perseguimento del corretto utilizzo  delle  risorse  pubbliche  si
realizzi  attraverso  una  logica  di  «risultato»  e  non  di   mero
adempimento  «formale»,  a  beneficio  di  tutta   la   collettivita'
amministrata. 
    In tale quadro ordinamentale si inserisce l'onere posto  in  capo
ai presidenti delle regioni e delle province autonome, ai  sensi  del
citato art. 1, comma 6, decreto-legge n. 174/2012, di  riferire  alle
Sezioni regionali di controllo della Corte dei  conti  in  ordine  ai
piu' significativi aspetti gestionali, organizzativi ed attuativi dei
controlli predisposti, anche con riguardo agli organismi  partecipati
e agli enti del servizio sanitario, le cui gestioni  hanno  rilevanti
effetti sui bilanci regionali. 
    Detta relazione diventa un  importante  ausilio  informativo  per
verificare l'osservanza dei vincoli di finanza pubblica e il rispetto
del principio di buona amministrazione  nel  governo  dei  territori,
mettendo in  luce  la  capacita'  dell'esecutivo  di  realizzare  gli
obiettivi programmati. 
    La verifica dell'effettiva concretizzazione dei programmi e' resa
possibile dalla presenza del ricordato ciclo virtuoso e integrato dei
controlli, quale sistema di  verifiche  in  grado  di  monitorare  le
attivita', di supportare le scelte,  nonche'  di  fornire,  in  tempo
utile, le informazioni necessarie per l'eventuale correzione di rotta
dell'azione amministrativa. 
    Alla Sezione delle autonomie  in  sede  di  coordinamento,  quale
espressione  delle  Sezioni  regionali  di  controllo  (art.  9   del
«Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di  controllo  della
Corte dei conti»), spetta il  compito  di  definire  unitariamente  i
criteri e le linee guida  per  le  relazioni  annuali  sui  controlli
interni dei presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome,
indicando  uniformi  modalita'   di   comunicazione   annuale   delle
informazioni relative alle caratteristiche strutturali e agli aspetti
gestionali, organizzativi ed attuativi piu' rilevanti. 
    L'omogeneita' dei riscontri consente non  solo  di  stabilire  il
grado di  raggiungimento  dei  risultati  attesi  e  di  effettivita'
dell'azione amministrativa in ciascuna regione e  provincia  autonoma
ma, anche, di comparare le diverse situazioni territoriali. 
    A  tal  riguardo,  si  osserva  che  le  rilevazioni   effettuate
nell'esercizio precedente (2019), rappresentano un sistema  integrato
dei controlli ancora, in parte, disallineato  fra  le  varie  realta'
regionali. 
    2. Le  presenti  linee  guida  si  concretizzano,  dunque,  quale
ausilio  rispetto  all'adempimento  richiesto  ai  presidenti   delle
regioni e delle province autonome, tramite la predisposizione di  uno
schema  di  relazione  unitario,  avente   forma   di   questionario,
contenente domande sintetiche, con risposte di tipo «chiuso» (SI/NO),
cui si accompagna la  possibilita'  di  fornire  ulteriori  elementi,
nelle risposte  di  tipo  «aperto»  e  di  rendere  ogni  chiarimento
necessario in ordine ai profili di maggior interesse o criticita'. 
    Deve  aggiungersi  che  le  informazioni  recate  dalle   singole
relazioni   presidenziali   possono   dare   luogo   agli   ulteriori
approfondimenti  istruttori  da  parte  delle  Sezioni  regionali  di
controllo, tenendo conto degli specifici regimi di  disciplina  delle
regioni  a  statuto  speciale  e  delle   province   autonome   (cfr.
deliberazioni  n.  9/SEZAUT/2014/INPR;  n.  10/SEZAUT/2017/INPR;   n.
11/SEZAUT/2018/INPR; n. 11/SEZAUT/2019/INPR; n. 5/SEZAUT/2020/INPR). 
    3. Il questionario si articola in sei sezioni, di  cui  le  prime
quattro, tradizionalmente presenti anche nelle precedenti linee guida
(sezione I, recante «Quadro ricognitivo e descrittivo del sistema dei
controlli interni»; sezione II, recante  «Il  sistema  dei  controlli
interni»;   sezione   III,   recante   «Controllo   sugli   organismi
partecipati»; sezione  IV,  recante  «Controlli  sulla  gestione  del
Servizio  sanitario  regionale»),  contengono  quesiti  per  lo  piu'
consolidati nel tempo, al ricordato fine di permettere la raccolta di
una serie storica di dati confrontabili e di consentire di  esprimere
una   valutazione   prospettica   sull'implementazione    dell'intero
reticolato dei necessari controlli. 
    Nel contempo, il questionario riferito all'anno 2020 risente  del
mutato scenario indotto dalla pandemia da Covid-19  e  prevede  nuovi
ambiti di indagine, rispondendo alla necessita' di  adeguare  il  set
dei controlli  all'eccezionale  situazione  conseguita  all'emergenza
sanitaria,  che  ha  inciso  su   molti   e   significativi   aspetti
dell'organizzazione degli enti. Sotto tale profilo, le presenti linee
guida si correlano alle «Linee di indirizzo per i  controlli  interni
durante l'emergenza da Covid-19», deliberate da  questa  Sezione  nel
pieno della crisi pandemica (deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR). 
    In particolare, il  questionario  si  arricchisce  di  due  nuove
sezioni (V e VI). 
    La sezione V (recante «Appendice legata  all'emergenza  sanitaria
Covid») e' strettamente connessa agli specifici controlli che si sono
resi necessari per fronteggiare le sfide dell'emergenza,  adeguandoli
sotto svariati profili (programmazione, metodologie,  implementazione
di aree specifiche di controllo). 
    La sezione VI (recante «Appendice sul lavoro agile») disciplina i
controlli con riguardo ad uno dei  principali  «effetti  collaterali»
dell'emergenza  sanitaria,  ovvero  il  c.d.  «smart   working».   La
trattazione dei quesiti sul lavoro agile in una separata appendice e'
dettata   dalla   consapevolezza    che    tale    nuovo    approccio
all'organizzazione del lavoro, fondato su aspetti  di  flessibilita',
autonomia  e  collaborazione   del   dipendente,   rimarra',   finita
l'emergenza,  una  modalita'  alternativa  allo   svolgimento   della
prestazione lavorativa «in presenza». 
    Com'e'  noto,  l'art.  14  della  legge  n.   124/2015,   recante
«Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di  lavoro  nelle
amministrazioni  pubbliche»  aveva  previsto  obiettivi  annuali  per
l'attuazione del «telelavoro», anche al  fine  di  tutelare  le  cure
parentali e la sperimentazione di nuove modalita' spazio-temporali di
svolgimento della prestazione  lavorativa,  in  modo  da  permettere,
nell'arco di  tre  anni,  la  possibilita'  per  almeno  il  10%  dei
dipendenti di usufruire di tale modalita' «alternativa» di  resa  del
servizio. La legge n. 81/2017 ha, poi,  disciplinato  l'articolazione
flessibile del lavoro subordinato. La legge di bilancio 2019 (art. 1,
comma 486,  legge  n.  145/2018)  ha  implementato  la  modalita'  di
prestazione del lavoro in modalita' «agile» per i genitori  di  figli
ancora piccoli o che  assistono  un  figlio  con  grave  disabilita'.
Inoltre,  prima  dell'emergenza  da  COVID-19,   la   direttiva   del
Dipartimento della funzione pubblica n. 3/2017 aveva dettato le linee
guida sul «lavoro agile» nella pubblica amministrazione, da ritenersi
fondato su un approccio volontario («previo accordo  scritto  tra  le
parti») e su modelli non vincolanti per le amministrazioni,  cui  era
consentito disegnare autonomamente la concreta fase di attuazione. 
    Su  tale  contesto  normativo  ha   impattato   la   legislazione
emergenziale che, dapprima, ha previsto la modalita' di lavoro agile,
disciplinata dagli articoli 18-23 della legge n. 81/2017, per le c.d.
«zone rosse» e poi, con il decreto «Cura  Italia»  (decreto-legge  n.
18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020) l'ha estesa  a  tutto  il
territorio   nazionale,   imponendolo   per   settori    compatibili,
prescindendo  dall'accordo  delle   parti.   A   tal   riguardo,   il
Dipartimento della funzione pubblica ha adottato delle direttive, tra
le quali la  n.  3/2020,  recante  «Modalita'  di  svolgimento  della
prestazione    lavorativa     nell'evolversi     della     situazione
epidemiologica». 
    Con il decreto «Rilancio» (decreto-legge n. 34/2020)  si  e'  poi
previsto che fino al 31 dicembre 2020  le  amministrazioni  pubbliche
avrebbero dovuto  organizzare  il  lavoro  dei  propri  dipendenti  e
l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilita'  dell'orario  di
lavoro, mediante soluzioni digitali e non in presenza  con  l'utenza,
applicando  il  lavoro  agile  al  50%  del  personale  impiegato  in
attivita' che possono essere svolte con queste modalita'. 
    Di seguito si illustrano, con maggiore analiticita', i principali
contenuti delle sezioni: 
      la prima sezione (Quadro ricognitivo e descrittivo del  sistema
dei controlli interni) contiene una ricognizione sommaria dei profili
caratteristici delle principali tipologie di  controllo  esercitabili
(di regolarita' amministrativa e contabile, strategico, di  gestione,
sulla valutazione del  personale  con  incarico  dirigenziale,  sulla
qualita'  dei  servizi,   sulla   qualita'   della   legislazione   e
sull'impatto della regolamentazione). Come osservato nella precedente
deliberazione, l'implementazione dei controlli sulla  qualita'  della
legislazione  e  sull'impatto  della  regolamentazione   ha   rilievo
primario in funzione del  raggiungimento  degli  obiettivi  previsti.
Anche il controllo sulla qualita' dei servizi erogati rappresenta  un
ineludibile  esame  con  riguardo  ai   diritti   da   garantire   ai
cittadini-utenti, in quanto capace  di  intercettare,  attraverso  la
misura della soddisfazione del cittadino, i  bisogni  dell'utenza  e,
quindi, di fornire  all'amministrazione  le  reali  dimensioni  dello
scostamento esistente tra i risultati della gestione (validati  dagli
altri controlli) e il grado di utilita' effettivamente conseguito; 
      la seconda sezione (Il sistema dei controlli interni)  esamina,
piu' nel dettaglio, le modalita' operative  di  alcune  tipologie  di
controlli, segnatamente quelli  sulla  regolarita'  amministrativa  e
contabile, sul controllo strategico, sulla gestione, oltreche'  sulla
valutazione del personale con incarico dirigenziale. In  particolare,
si richiama l'attenzione sulle misure correttive, anche di  carattere
normativo,  adottate   dalla   regione   in   caso   di   riscontrate
irregolarita'  amministrativo-contabili  o  di  criticita'  emerse  a
livello di controllo strategico, nonche' sulle funzioni di  vigilanza
esercitate nei confronti degli agenti contabili, soggetti a  giudizio
di conto. Nell'ambito dei controlli di regolarita'  amministrativa  e
contabile e' inserito  uno  specifico  focus  sull'adeguatezza  delle
procedure di controllo per i fondi comunitari in considerazione della
centralita', soprattutto nei prossimi esercizi, di tale tipologia  di
verifiche che devono essere idonee ad assicurare  l'efficienza  della
spesa,  scongiurando  qualsiasi  spreco  o  cattivo  uso  di  risorse
pubbliche. Il tema dei  fondi  strutturali  europei  e'  approfondito
anche nell'ambito  del  controllo  strategico,  cosi'  come  in  tale
settore vi sono alcuni quesiti relativi alle misure di contrasto alla
corruzione poste in essere nell'ambito dell'organizzazione regionale; 
      la terza sezione (Controllo  sugli  organismi  partecipati)  e'
dedicata al monitoraggio dell'effettivita' dei poteri  di  socio,  in
termini di predisposizione di  una  struttura  ad  hoc  (con  reports
periodici  provenienti  dagli  organismi  partecipati  e  rilevazione
costante dei rapporti finanziari, economici  e  patrimoniali  con  la
regione), nonche'  di  definizione  dei  poteri  di  controllo  nelle
diverse  situazioni  (societa'  in  house,  a  controllo  pubblico  o
meramente partecipate) e di rispetto delle prescrizioni normative  in
tema di razionalizzazione delle partecipazioni societarie; 
      la  quarta  sezione  (Controlli  sulla  gestione  del  Servizio
sanitario regionale) e' diretta,  infine,  ad  evidenziare  eventuali
criticita' presenti  nell'assetto  organizzativo  dei  controlli  del
Servizio  sanitario  regionale,  unitamente  alle  misure  correttive
adottate. Nella sezione in questione, e'  presente  un  significativo
quesito in ordine all'adozione, da parte della regione, di  un  piano
di indicatori che misuri  anche  l'outcome,  ossia  l'impatto  che  i
servizi sanitari erogati hanno sul miglioramento delle condizioni  di
salute dei cittadini; 
      la quinta sezione («Appendice  legata  all'emergenza  sanitaria
Covid») integra la consolidata struttura  delle  precedenti  sezioni,
introducendo numerosi nuovi quesiti al fine di valutare l'adeguamento
del  sistema  dei  controlli   interni   all'eccezionale   situazione
determinata dal contesto emergenziale dovuto al Covid-19; 
      la sesta sezione («Appendice sul lavoro  agile»),  sulla  quale
l'attenzione si e' soffermata in precedenza, rientra, come detto, tra
le principali innovazioni recate dalle attuali linee guida.  In  essa
viene approfondito l'impatto  di  tale  modalita'  della  prestazione
lavorativa sulla continuita' e qualita' dei servizi  resi  dall'ente,
indagando le  eventuali  difficolta'  organizzative  e  l'adeguatezza
delle misure di valutazione delle performance. 
    4.  Cio'  posto,  si  osserva  che  la  relazione  dovra'  essere
compilata avendo a riferimento i controlli effettuati nell'anno 2020,
con aggiornamenti alla data di compilazione. 
    Inoltre, la relazione, previa indicazione della regione/provincia
nell'apposito  spazio  ad  essa  riservato  nella  intestazione   del
questionario, dovra' essere inviata entro il termine stabilito  dalla
Sezione  regionale  di  controllo  territorialmente   competente   e,
comunque,  non  oltre  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione   delle
presenti  linee  guida  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Per  procedere  alla  compilazione  della  relazione-questionario
occorre collegarsi al sito della Corte  dei  conti,  area  «Servizi»,
attraverso    il    link    https://servizionline.corteconti.it/    e
successivamente alla piattaforma  di  finanza  territoriale  «FITNET»
(Finanza  Territoriale  Network),  tramite  utenza  SPID  di  secondo
livello portale per poi  accedere  al  sistema  «Con.  Te.»,  da  cui
scaricare il file dal box Utilita' › Schemi/Modelli. 
    A  livello  operativo,  l'accesso  alla  piattaforma  di  finanza
territoriale FITNET sara' possibile solo  ed  esclusivamente  tramite
utenza SPID di secondo livello. 
    Gli utenti gia' abilitati che non dispongano  di  SPID,  dovranno
prioritariamente dotarsene e, al  momento  dell'accesso,  il  sistema
riconoscera' il profilo attivo o i profili attivi gia' associato/i in
precedenza. Nessuna nuova abilitazione dovra' essere richiesta. 
    I nuovi utenti FITNET dovranno, sempre provvisti di  utenza  SPID
di secondo livello, accedere al sistema, al fine  di  procedere  alla
registrazione  e  alla  profilazione  di  competenza.  La   procedura
informatica guidera' l'utente alla compilazione  della  richiesta  di
abilitazione   al   nuovo   profilo,   attraverso   una   pagina   di
registrazione, che indichera' «step by step» le fasi tramite le quali
completare l'accesso. 
    Per qualsiasi criticita'  inerente  allo  SPID  sara'  necessario
contattare  l'assistenza  tecnica  del   proprio   provider,   mentre
nell'applicativo FITNET sara' possibile, come in passato,  contattare
l'assistenza  attraverso  l'inserimento  di  una  segnalazione  nella
dedicata maschera. 
    Occorre, altresi', evidenziare  che,  per  esigenze  legate  allo
sviluppo del software, la relazione-questionario disponibile  on-line
potra' mostrare talune  differenze  di  carattere  meramente  formale
rispetto alla versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale. 
    A  compilazione  conclusa,  il  file  dovra'  essere   denominato
Relazione_Presidente_Regione_Anno            (ad             esempio:
Relazione_Presidente_Abruzzo_2020)  e   trasmesso   avvalendosi   dei
soggetti accreditati sul sistema con il  profilo  RSFR  (Responsabile
dei Servizi Finanziari Regione) tramite la funzione «Invio Documenti»
presente  nel  menu'  «Documenti»,  tipologia  documento   «Relazione
annuale del Presidente della Regione (art. 1, comma 6,  decreto-legge
n. 174/2012)». 
    Non sono ammesse differenti modalita' di trasmissione.