(Allegato A)
  Allegato A Specifiche tecniche 
 
  1.Contesto e obiettivi 
  Gli artt. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n.  241  disciplinano
il diritto dei cittadini di prendere visione e di estrarre copia  dei
documenti, specificando che tale diritto di accesso,  attese  le  sue
rilevanti finalita'  di  pubblico  interesse,  costituisce  principio
generale  dell'attivita'  amministrativa  al  fine  di  favorire   la
partecipazione e di assicurarne  l'imparzialita'  e  la  trasparenza.
L'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha imposto agli  enti
pubblici di pubblicare sui propri siti istituzionali  gli  atti  e  i
provvedimenti  amministrativi,   nel   rispetto   dei   principi   di
eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti  tecnici
di accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio  2004,
n.  4,  allo  scopo  di  garantire  il  rispetto  degli  obblighi  di
pubblicita' legale. Il Decreto Legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,
recante il  riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto  di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenzae diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, precisa che
la trasparenza e'  intesa  come  accessibilita'  totale  dei  dati  e
documenti detenuti dalle pubbliche  amministrazioni,  allo  scopo  di
tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione  degli
interessati all'attivita' amministrativa e favorire forme diffuse  di
controllo  sul   perseguimento   delle   funzioni   istituzionali   e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 
  Con  specifico  riferimento  alle   modalita'   di   formazione   e
pubblicazione dei documenti amministrativi,  l'art.  20  del  Decreto
Legislativo  7  marzo  2005,  n.  82   (Codice   dell'amministrazione
digitale)  prevede  che:  "Il  documento  informatico   soddisfa   il
requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo
2702 del Codice civile quando vi eapposta una firma  digitale,  altro
tipo  di  firma  elettronica  qualificata  o  una  firma  elettronica
avanzata o, comunque, e' formato, previa identificazione  informatica
del suo autore, attraverso un processo  avente  i  requisiti  fissati
dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalita' tali  da  garantire
la sicurezza, integrita' e  immodificabilita'  del  documento  e,  in
maniera manifesta einequivoca, la sua riconducibilita' all'autore. 
  Il  successivo  art.  40,  rubricato   "Formazione   di   documenti
informatici", prescrive che: "Le pubbliche amministrazioni formanogli
originali dei propri documenti,  inclusi  quelli  inerenti  ad  albi,
elenchi  e  pubblici  registri,  con  mezzi  informatici  secondo  le
disposizioni di cui al presente codice e le Linee guida". 
  Il combinato disposto delle norme richiamate stabilisce un  insieme
di obblighi precisi per le pubbliche amministrazioni: 
    produrre i documenti esclusivamente in modalita'  informatica  in
conformita' alle citate disposizioni del Codice  dell'amministrazione
digitale e alle relative norme di attuazione; 
    garantire,  nel  rispetto  dei  principi  di  eguaglianza  e  non
discriminazione, il diritto  dei  cittadini  di  prendere  visione  e
estrarre copia dei documenti; 
    pubblicare on line i documenti amministrativi, nel rispetto delle
precitate norme, come condizione necessaria  perche'  essi  producano
gli effetti previsti 
  Il presente allegato si basa, quindi, sulle principali disposizioni
normative che regolano la  complessa  materia  della  formazione  del
documento amministrativo informatico e della sua pubblicita'  legale,
ossia: 
    Legge  7  agosto  1990,  n.  241:  "Nuove  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi"; 
    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
"Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa"; 
    Legge 18 giugno  2009,  n.  69:  "Disposizioni  per  lo  sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in  materia
di processo civile", in particolare si vedano gli articoli 32  e  67,
in materia di pubblicita' legale on-line; 
    Decreto  Legislativo  14  marzo  2013,  n.  33:  "Riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle
pubbliche amministrazioni"; 
    Decreto   legislativo   7   marzo   2005,    n.    82:    "Codice
dell'amministrazione digitale", in particolare si vedano gli articoli
40 "Formazione di documenti informatici" e  art.  54  "Contenuto  dei
siti delle pubbliche amministrazioni"; 
    Linee  Guida  sulla  formazione,  gestione  e  conservazione  dei
documenti informatici-AgID 2020; 
    Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: "Codice in materia di
protezione dei dati personali"; 
    Legge 9 gennaio 2004, n. 4: "Disposizioni per favorire  l'accesso
dei soggetti disabili agli strumenti informatici"; 
    Linee guida sull'accessibilita'  degli  strumenti  informatici  -
AgID 2018 
  Nel presente allegato si individuano i  formati  elettronici  delle
delibere degli  enti  locali  nonche'  i  controlli  che  il  sistema
informatico  del  Portale  del   federalismo   fiscale   esegue   per
consentireil prelievo automatizzato delle informazioni, ai fini della
pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it. 
 
  2.Formati ammessi 
  Le delibere trasmesse dall'ente locale ai fini della  pubblicazione
sul sito del MEF devono possedere le seguenti caratteristiche: 
    a)  essere  documenti  informatici  nativi  in  formato  PDF/A-1a
accessibile (1) ; 
    b) essere sottoscritte  dal  Responsabile  del  procedimento  con
apposizione di  una  firma  elettronica  qualificata,  di  una  firma
digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma  elettronica
avanzata. (2) . Il formato da utilizzare  per  la  sottoscrizione  e'
quello PAdES (PDF  Advanced  Electronic  Signatures)  con  estensione
.pdf, che - a differenza del formato  CAdES  per  cui  e'  necessario
utilizzare un'applicazione specifica -  e'  leggibile  con  i  comuni
readerdisponibili per questo formato (3) ; 
    c)essere  accessibili  nel  rispetto  dei  requisiti  tecnici  di
accessibilita' di  cui  alla  legge  9  gennaio  2004,  n.  4.  e  in
conformita' con le Linee guida sull'accessibilita'; 
    d)  essere  leggibili  mediante  software  di  pubblico  dominio,
gratuiti e rispondenti a standard internazionali in  modo  da  potere
essere consultati attraverso qualsiasi sistema informatico. 
  In alternativa, l'Ente  potra'  inviare  un  documento  informatico
nativo  recante  il  testo   della   delibera,   avente   le   stesse
caratteristiche di accessibilita'  e  leggibilita'  sopra  descritte,
redatto secondo il modello predisposto  all'esito  dell'attivita'  di
affiancamento agli  enti  locali  effettuata  con  la  collaborazione
dell'Associazione Nazionale  Comuni  Italiani  (ANCI)  e  dell'Unione
delle Province d'Italia (UPI). 
 
  3. Controlli svolti 
  Il sistema informatico del Portale del federalismo fiscale  procede
ai seguenti controlli: 
    a) controllo antivirus dei file trasmessi; 
    b) controllo conformita' del formato dei file trasmessi; 
    c) controllo presenza e validita' della firma elettronica; 
    d) verifica accessibilita' ai sensi della normativa vigente. 
  Nel caso in cui  il  documento  trasmesso  non  superi  i  suddetti
controlli, in automatico sara' inviata  all'Ente  responsabile  della
trasmissione una segnalazione, cosi' come previsto dal decreto. 

(1) Tale formato impedisce al file di contenere (graficamente o  come
    allegati) niente altro che  testi,  ipertesti,  immagini  rastero
    vettoriali. Per approfondimento si veda l'Allegato 2 al documento
    "Linee Guida  sulla  formazione,  gestione  e  conservazione  dei
    documenti informatici", Formati di file  e  riversamento,  pagina
    23. 

(2) si  veda  il   paragrafo   2.4.1.   "Formazione   del   documento
    amministrativo informatico delle "Linee Guida  sulla  formazione,
    gestione e conservazione dei documenti informatici", pag. 17 

(3) Si veda il documento "Firme multiple e campo testo - AGID"