Allegato A Specifiche tecniche 1.Contesto e obiettivi Gli artt. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 disciplinano il diritto dei cittadini di prendere visione e di estrarre copia dei documenti, specificando che tale diritto di accesso, attese le sue rilevanti finalita' di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attivita' amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialita' e la trasparenza. L'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha imposto agli enti pubblici di pubblicare sui propri siti istituzionali gli atti e i provvedimenti amministrativi, nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, allo scopo di garantire il rispetto degli obblighi di pubblicita' legale. Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenzae diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, precisa che la trasparenza e' intesa come accessibilita' totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attivita' amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Con specifico riferimento alle modalita' di formazione e pubblicazione dei documenti amministrativi, l'art. 20 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) prevede che: "Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi eapposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, e' formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalita' tali da garantire la sicurezza, integrita' e immodificabilita' del documento e, in maniera manifesta einequivoca, la sua riconducibilita' all'autore. Il successivo art. 40, rubricato "Formazione di documenti informatici", prescrive che: "Le pubbliche amministrazioni formanogli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le Linee guida". Il combinato disposto delle norme richiamate stabilisce un insieme di obblighi precisi per le pubbliche amministrazioni: produrre i documenti esclusivamente in modalita' informatica in conformita' alle citate disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale e alle relative norme di attuazione; garantire, nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, il diritto dei cittadini di prendere visione e estrarre copia dei documenti; pubblicare on line i documenti amministrativi, nel rispetto delle precitate norme, come condizione necessaria perche' essi producano gli effetti previsti Il presente allegato si basa, quindi, sulle principali disposizioni normative che regolano la complessa materia della formazione del documento amministrativo informatico e della sua pubblicita' legale, ossia: Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; Legge 18 giugno 2009, n. 69: "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile", in particolare si vedano gli articoli 32 e 67, in materia di pubblicita' legale on-line; Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: "Codice dell'amministrazione digitale", in particolare si vedano gli articoli 40 "Formazione di documenti informatici" e art. 54 "Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni"; Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici-AgID 2020; Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: "Codice in materia di protezione dei dati personali"; Legge 9 gennaio 2004, n. 4: "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici"; Linee guida sull'accessibilita' degli strumenti informatici - AgID 2018 Nel presente allegato si individuano i formati elettronici delle delibere degli enti locali nonche' i controlli che il sistema informatico del Portale del federalismo fiscale esegue per consentireil prelievo automatizzato delle informazioni, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it. 2.Formati ammessi Le delibere trasmesse dall'ente locale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF devono possedere le seguenti caratteristiche: a) essere documenti informatici nativi in formato PDF/A-1a accessibile (1) ; b) essere sottoscritte dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata. (2) . Il formato da utilizzare per la sottoscrizione e' quello PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) con estensione .pdf, che - a differenza del formato CAdES per cui e' necessario utilizzare un'applicazione specifica - e' leggibile con i comuni readerdisponibili per questo formato (3) ; c)essere accessibili nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilita' di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4. e in conformita' con le Linee guida sull'accessibilita'; d) essere leggibili mediante software di pubblico dominio, gratuiti e rispondenti a standard internazionali in modo da potere essere consultati attraverso qualsiasi sistema informatico. In alternativa, l'Ente potra' inviare un documento informatico nativo recante il testo della delibera, avente le stesse caratteristiche di accessibilita' e leggibilita' sopra descritte, redatto secondo il modello predisposto all'esito dell'attivita' di affiancamento agli enti locali effettuata con la collaborazione dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI). 3. Controlli svolti Il sistema informatico del Portale del federalismo fiscale procede ai seguenti controlli: a) controllo antivirus dei file trasmessi; b) controllo conformita' del formato dei file trasmessi; c) controllo presenza e validita' della firma elettronica; d) verifica accessibilita' ai sensi della normativa vigente. Nel caso in cui il documento trasmesso non superi i suddetti controlli, in automatico sara' inviata all'Ente responsabile della trasmissione una segnalazione, cosi' come previsto dal decreto. (1) Tale formato impedisce al file di contenere (graficamente o come allegati) niente altro che testi, ipertesti, immagini rastero vettoriali. Per approfondimento si veda l'Allegato 2 al documento "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici", Formati di file e riversamento, pagina 23. (2) si veda il paragrafo 2.4.1. "Formazione del documento amministrativo informatico delle "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici", pag. 17 (3) Si veda il documento "Firme multiple e campo testo - AGID"