(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                        Metodo di ottenimento 
 
Cultivar di olivo 
    Le varieta' presenti che  concorrono  all'Indicazione  Geografica
Protetta «Olio di Roma»", senza altra menzione geografica aggiuntiva,
da sole o congiuntamente, sono: 
      Varieta' Autoctone: 
        1. Itrana; 
        2. Carboncella; 
        3. Moraiolo; 
        4. Caninese; 
        5. Salviana; 
        6. Rosciola; 
        7. Marina; 
        8. Sirole; 
        9. Maurino; 
        10. Pendolino; 
      Varieta' di uso consuetudinario: 
        1 Frantoio; 
        2 Leccino; 
    per un minimo del 80%. Sono ammesse altre  varieta',  di  cui  al
registro nazionale delle varieta' di piante da  frutto  ammesse  alla
commercializzazione, istituito dal decreto legislativo 25 giugno 2010
n. 124, fino ad un massimo del 20%. 
Caratteristiche di coltivazione 
    Le condizioni ambientali e di  coltura  degli  oliveti  destinati
alla produzione dell'Indicazione geografica protetta «Olio di  Roma»,
devono essere quelle tradizionali e ordinarie della zona e,  in  ogni
modo, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le  specifiche
caratteristiche qualitative. 
    I sesti d'impianto, le distanze e  le  forme  d'allevamento  e  i
sistemi di potatura, devono essere  quelli  razionali  dal  punto  di
vista agronomico atti a non modificare le caratteristiche qualitative
delle olive e dell'olio. 
    La fertilizzazione, l'irrigazione, la gestione  del  suolo  e  la
difesa fitosanitaria devono effettuarsi nel rispetto dei disciplinari
di produzione integrata approvati della Regione Lazio. 
    La   raccolta   delle    olive    destinate    alla    produzione
dell'Indicazione geografica protetta «Olio di Roma», viene effettuata
entro il 31 dicembre di ciascun anno. 
    La produzione unitaria massima consentita, non puo'  superare  la
quantita' di 9.500 kg di olive per ettaro. 
Modalita' di raccolta, stoccaggio e oleificazione 
    1)  La   raccolta   delle   olive   destinate   alla   produzione
dell'Indicazione  geografica  protetta  «Olio   di   Roma»,   avviene
direttamente dalla pianta, manualmente  o  con  mezzi  meccanici.  E'
vietato l'uso di prodotti cascolanti o di  abscissione.  E'  altresi'
vietato l'utilizzo delle olive cadute naturalmente  sul  terreno  e/o
sulle reti di raccolta permanenti. 
    2) Le olive raccolte, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun
anno, devono essere trasportate con  cura,  in  cassette,  cassoni  o
altri contenitori rigidi che  favoriscano  l'aereazione.  L'eventuale
conservazione  delle  olive  presso  i  frantoi,  deve  avvenire   in
cassette,  cassoni  o  altri  contenitori  rigidi   che   favoriscano
l'aereazione,   evitando    fenomeni    di    surriscaldamento    e/o
fermentazione. Le olive devono essere lavorate nel piu'  breve  tempo
possibile e comunque entro i due  giorni  successivi  alla  raccolta,
compresa l'eventuale sosta in frantoio, che deve essere la piu' breve
possibile. 
    3) Prima della molitura le olive devono essere sottoposte  ad  un
processo di defogliazione e  lavaggio  a  temperatura  ambiente.  Per
l'estrazione dell'olio sono ammessi  soltanto  processi  meccanici  e
fisici  atti  a  produrre  oli  che  presentino  le   caratteristiche
peculiari originarie dei frutti. La resa massima delle olive in  olio
non puo' superare  il  20%.  Sono  esclusi  opifici  con  sistema  di
estrazione a presse. 
    4)  Avvenuta  l'estrazione,  l'olio  deve  essere  conservato  in
recipienti  di  acciaio  inox  o  di  altro  materiale  idoneo   alla
conservazione dell'olio con valore di temperatura atto a mantenere le
specifiche caratteristiche qualitative dello stesso. 
    5) Per  lo  stoccaggio  dell'olio  e'  possibile  utilizzare  gas
inerti. 
    La coltivazione  delle  olive  e  l'estrazione  dell'olio  devono
essere effettuate nell'ambito della zona  di  produzione  di  cui  al
precedente art. 3. 
    Dopo l'estrazione, l'olio deve essere conservato in recipienti di
acciaio  inox  o  di  altro  materiale  idoneo   alla   conservazione
dell'olio, perfettamente puliti e senza tracce di detergenti, ubicati
in locali per la conservazione  ottimale  dell'olio  extravergine  di
oliva,   al   fine   di   evitare   variazioni   indesiderate   delle
caratteristiche chimiche ed organolettiche del prodotto. 
    Prima  del  confezionamento  l'olio  deve  essere  sottoposto   a
decantazione naturale, filtrazione, o  altro  mezzo  di  tipo  fisico
idoneo ad allontanare  eventuali  residui  di  lavorazione  (morchie,
acque di vegetazione).  Per  cio'  che  riguarda  lo  stoccaggio  nei
contenitori, e' possibile utilizzare gas inerti.