Art. 2.
Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva
1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, comma 1, disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi
al rapporto di lavoro pubblico sono aggregati, fermo restando quanto
stabilito dall'art. 74, comma 3 del decreto legislativo n. 150 del
2009, nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:
A) Comparto delle funzioni centrali;
B) Comparto delle funzioni locali;
C) Comparto dell'istruzione e della ricerca;
D) Comparto della sanita'.