Art. 6.
Comparto della Sanita'
1. Il comparto di contrattazione collettiva della Sanita',
comprende il personale non dirigente dipendente da:
Aziende sanitarie, ospedaliere del Servizio sanitario
nazionale;
Aziende ospedaliero-universitarie diverse da quelle indicate
all'art. 5, comma 1, punto III;
Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al
decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
Ente ospedaliero Ospedali Galliera di Genova;
Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica
(ISPRO);
Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e
di sanita' pubblica;
Azienda regionale emergenza sanitaria 118 - ARES 118;
Azienda regionale emergenza urgenza - AREU;
Azienda regionale emergenza urgenza Sardegna - AREUS;
Azienda Zero;
Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale - ESTAR;
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGENAS;
Agenzia regionale di coordinamento per la salute - ARCS;
Agenzia di controllo del sistema socio sanitario lombardo -
ACSS;
Agenzia regionale per la salute ed il sociale Puglia - AReSS
Puglia;
Azienda ligure sanitaria della Regione Liguria - A.LI.SA.;
Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che
svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica - RSA;
Istituto nazionale per la promozione della salute delle
popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della
poverta' - INMP;
Agenzie regionali per la protezione ambientale - ARPA;
Altri enti del servizio sanitario.