Art. 6. Comparto della Sanita' 1. Il comparto di contrattazione collettiva della Sanita', comprende il personale non dirigente dipendente da: Aziende sanitarie, ospedaliere del Servizio sanitario nazionale; Aziende ospedaliero-universitarie diverse da quelle indicate all'art. 5, comma 1, punto III; Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni; Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288; Ente ospedaliero Ospedali Galliera di Genova; Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO); Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanita' pubblica; Azienda regionale emergenza sanitaria 118 - ARES 118; Azienda regionale emergenza urgenza - AREU; Azienda regionale emergenza urgenza Sardegna - AREUS; Azienda Zero; Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale - ESTAR; Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGENAS; Agenzia regionale di coordinamento per la salute - ARCS; Agenzia di controllo del sistema socio sanitario lombardo - ACSS; Agenzia regionale per la salute ed il sociale Puglia - AReSS Puglia; Azienda ligure sanitaria della Regione Liguria - A.LI.SA.; Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie; Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica - RSA; Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della poverta' - INMP; Agenzie regionali per la protezione ambientale - ARPA; Altri enti del servizio sanitario.