Art. 7.
Aree dirigenziali
1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 1, disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi al
rapporto di lavoro pubblico, ivi compresi quelli di livello
dirigenziale generale, ove previsti dai relativi ordinamenti, i
segretari comunali e provinciali e i professionisti gia' ricompresi
nelle precedenti aree dirigenziali, sono aggregati, fermo restando
quanto stabilito dall'art. 74, comma 3 del decreto legislativo 150
del 2009, nelle seguenti autonome aree di contrattazione collettiva:
A) Area delle Funzioni centrali;
B) Area delle Funzioni locali;
C) Area dell'Istruzione e della ricerca;
D) Area della Sanita'.
2. La composizione delle Aree di cui al comma 1 verra' definita
in apposita successiva sessione negoziale, che dovra' concludersi
entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.