(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
                          Aree dirigenziali 
 
    1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 1, disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi  al
rapporto  di  lavoro  pubblico,  ivi  compresi  quelli   di   livello
dirigenziale generale,  ove  previsti  dai  relativi  ordinamenti,  i
segretari comunali e provinciali e i professionisti  gia'  ricompresi
nelle precedenti aree dirigenziali, sono  aggregati,  fermo  restando
quanto stabilito dall'art. 74, comma 3 del  decreto  legislativo  150
del 2009, nelle seguenti autonome aree di contrattazione collettiva: 
      A) Area delle Funzioni centrali; 
      B) Area delle Funzioni locali; 
      C) Area dell'Istruzione e della ricerca; 
      D) Area della Sanita'. 
    2. La composizione delle Aree di cui al comma 1  verra'  definita
in apposita successiva sessione  negoziale,  che  dovra'  concludersi
entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.