Art. 8.
Articolazione del contratto collettivo nazionale di lavoro
1. Ferma restando la finalita' di armonizzare ed integrare le
discipline contrattuali all'interno dei comparti o aree, il contratto
collettivo nazionale di lavoro, nella sua unitarieta', e' costituito
da una parte comune, riferita agli istituti applicabili ai lavoratori
di tutte le amministrazioni afferenti al comparto o all'area e da
eventuali parti speciali o sezioni, dirette a normare taluni
peculiari aspetti del rapporto di lavoro che non siano pienamente o
immediatamente uniformabili o che necessitino di una distinta
disciplina. Le stesse possono anche disciplinare specifiche
professionalita' che continuino a richiedere, anche nel nuovo
contesto, una peculiare regolamentazione.
2. I contratti collettivi nazionali di lavoro dovranno essere
definiti nell'ambito delle risorse finanziarie che si renderanno
disponibili.