(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
     Articolazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 
 
    1. Ferma restando la finalita' di  armonizzare  ed  integrare  le
discipline contrattuali all'interno dei comparti o aree, il contratto
collettivo nazionale di lavoro, nella sua unitarieta', e'  costituito
da una parte comune, riferita agli istituti applicabili ai lavoratori
di tutte le amministrazioni afferenti al comparto  o  all'area  e  da
eventuali  parti  speciali  o  sezioni,  dirette  a  normare   taluni
peculiari aspetti del rapporto di lavoro che non siano  pienamente  o
immediatamente  uniformabili  o  che  necessitino  di  una   distinta
disciplina.  Le  stesse   possono   anche   disciplinare   specifiche
professionalita'  che  continuino  a  richiedere,  anche  nel   nuovo
contesto, una peculiare regolamentazione. 
    2. I contratti collettivi nazionali  di  lavoro  dovranno  essere
definiti nell'ambito delle  risorse  finanziarie  che  si  renderanno
disponibili.