Allegato A DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «BARBERA D'ALBA» Art. 1. Denominazione e vini 1. La denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: «Barbera d'Alba»; «Barbera d'Alba» Superiore. 2. La sottozona «Castellinaldo» e' disciplinata tramite allegato in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto dall'allegato suddetto devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.