Allegato A
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «BARBERA D'ALBA»
Art. 1.
Denominazione e vini
1. La denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba» e'
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti
tipologie:
«Barbera d'Alba»;
«Barbera d'Alba» Superiore.
2. La sottozona «Castellinaldo» e' disciplinata tramite allegato
in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente
previsto dall'allegato suddetto devono essere applicate le norme
previste dal presente disciplinare di produzione.