Art. 4. Norme per la viticoltura 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. 2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono: terreni: argillosi, calcarei, silicei e loro eventuali combinazioni; giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati; altitudine: non superiore a 650 metri s.l.m.; esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve, ma con l'esclusione del versante nord da -22,5° a +22,5° sessagesimali; densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.300; forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: controspalliera; sistema di potatura: Guyot o cordone speronato) e/o comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche di qualita' delle uve e dei vini; e' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 3. La resa massima di uva rivendicabile ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino «Barbera d'Alba» ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti: ===================================================================== | | Resa | | | Vini | uva t/ha | Titolo alcolom. vol. min. naturale | +===============+===========+=======================================+ | «Barbera | | | | d'Alba» | 10 | 11,00% vol. | +---------------+-----------+---------------------------------------+ |«Barbera d'Alba| | | | Superiore» | 10 | 11,50% vol. | +---------------+-----------+---------------------------------------+ La resa massima di uva ad ettaro ammessa per la produzione dei vini «Barbera d'Alba» e «Barbera d'Alba» Superiore con menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere di tonnellate 9. Le uve destinate alla produzione del vino «Barbera d'Alba» che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,50% vol. Le uve destinate alla produzione del vino «Barbera d'Alba» Superiore che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,00% vol. La denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba» e «Barbera d'Alba» Superiore puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» purche' tale vigneto abbia un'eta' d'impianto di almeno sette anni. Se l'eta' del vigneto e' inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa e' pari: Al terzo anno ===================================================================== | | Resa | | | Vini | uva t/ha | Titolo alcolom. vol. min. naturale | +==============+============+=======================================+ | «Barbera | | | | d'Alba» | 5,4 | 11,50% vol. | +--------------+------------+---------------------------------------+ | «Barbera | | | | d'Alba» | | | | Superiore | 5,4 | 12,00% vol. | +--------------+------------+---------------------------------------+ Al quarto anno ===================================================================== | | Resa | | | Vini | uva t/ha | Titolo alcolom. vol. min. naturale | +==============+============+=======================================+ | «Barbera | | | | d'Alba» | 6,3 | 11,50% vol. | +--------------+------------+---------------------------------------+ | «Barbera | | | | d'Alba» | | | | Superiore | 6,3 | 12,00% vol. | +--------------+------------+---------------------------------------+ Al quinto anno ===================================================================== | | Resa | | | Vini | uva t/ha | Titolo alcolom. vol. min. naturale | +==============+============+=======================================+ | «Barbera | | | | d'Alba» | 7,2 | 11,50% vol. | +--------------+------------+---------------------------------------+ | «Barbera | | | | d'Alba» | | | | Superiore | 7,2 | 12,00% vol. | +--------------+------------+---------------------------------------+ Al sesto anno ===================================================================== | | Resa | | | Vini | uva t/ha | Titolo alcolom. vol. min. naturale | +==============+============+=======================================+ | «Barbera | | | | d'Alba» | 8,1 | 11,50% vol. | +--------------+------------+---------------------------------------+ | «Barbera | | | | d'Alba» | | | | Superiore | 8,1 | 12,00% vol. | +--------------+------------+---------------------------------------+ Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba» devono essere riportati nel limite di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. 4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3. 5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto, dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi. 6. Nell'ambito della resa massima rivendicabile per ettaro fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela puo' fissare limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro oppure riduzioni di resa massima inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare in rapporto alla necessita' di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5. 7. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di Tutela e sentite le rappresentanze di filiera, vista la situazione del mercato, puo' stabilire la sospensione e/o la regolamentazione, anche temporanea, delle iscrizioni allo schedario viticolo con idoneita' alla DOC Barbera d'Alba per i vigneti di nuovo impianto e/o di reimpianto che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.