(Allegato A Barbera D'Alba-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati
alla produzione del  vino  a  denominazione  di  origine  controllata
«Barbera d'Alba» devono essere  quelle  tradizionali  della  zona  e,
comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche
caratteristiche di qualita'. 
    2. In particolare le condizioni di  coltura  dei  vigneti  devono
rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono: 
      terreni:  argillosi,  calcarei,  silicei   e   loro   eventuali
combinazioni; 
      giacitura:  esclusivamente   collinare.   Sono   da   escludere
categoricamente i terreni di fondovalle, umidi,  pianeggianti  e  non
sufficientemente soleggiati; 
      altitudine: non superiore a 650 metri s.l.m.; 
      esposizione: adatta ad assicurare un'idonea  maturazione  delle
uve, ma con  l'esclusione  del  versante  nord  da  -22,5°  a  +22,5°
sessagesimali; 
      densita' d'impianto:  quelle  generalmente  usate  in  funzione
delle caratteristiche peculiari delle  uve  e  del  vino.  I  vigneti
oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere  composti
da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto,  non
inferiore a 3.300; 
      forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali
(forma di allevamento: controspalliera; sistema di potatura: Guyot  o
cordone speronato) e/o comunque atti a non modificare in negativo  le
caratteristiche di qualita' delle uve e dei vini; 
      e'  vietata  ogni   pratica   di   forzatura.   E'   consentita
l'irrigazione di soccorso. 
    3. La resa massima di uva rivendicabile ad ettaro di  vigneto  in
coltura specializzata per la produzione del vino «Barbera d'Alba»  ed
il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve  destinate
alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti: 
 
=====================================================================
|               |   Resa    |                                       |
|     Vini      | uva t/ha  |  Titolo alcolom. vol. min. naturale   |
+===============+===========+=======================================+
|   «Barbera    |           |                                       |
|    d'Alba»    |    10     |              11,00% vol.              |
+---------------+-----------+---------------------------------------+
|«Barbera d'Alba|           |                                       |
|  Superiore»   |    10     |              11,50% vol.              |
+---------------+-----------+---------------------------------------+
 
    La resa massima di uva ad ettaro ammessa per  la  produzione  dei
vini «Barbera d'Alba»  e  «Barbera  d'Alba»  Superiore  con  menzione
aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome  tradizionale
deve essere di tonnellate 9. 
    Le uve destinate alla produzione del vino  «Barbera  d'Alba»  che
intendano fregiarsi della menzione  aggiuntiva  «vigna»  seguita  dal
relativo toponimo o nome tradizionale debbono  presentare  un  titolo
alcolometrico volumico minimo naturale di 11,50% vol. 
    Le uve  destinate  alla  produzione  del  vino  «Barbera  d'Alba»
Superiore che intendano fregiarsi della menzione  aggiuntiva  «vigna»
seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale debbono  presentare
un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,00% vol. 
    La  denominazione  di  origine  controllata  «Barbera  d'Alba»  e
«Barbera d'Alba» Superiore puo' essere  accompagnata  dalla  menzione
«vigna» purche' tale vigneto abbia un'eta' d'impianto di almeno sette
anni. Se l'eta' del vigneto e' inferiore, la produzione  di  uve  per
ettaro ammessa e' pari: 
Al terzo anno 
 
=====================================================================
|              |    Resa    |                                       |
|     Vini     |  uva t/ha  |  Titolo alcolom. vol. min. naturale   |
+==============+============+=======================================+
|   «Barbera   |            |                                       |
|   d'Alba»    |    5,4     |              11,50% vol.              |
+--------------+------------+---------------------------------------+
|   «Barbera   |            |                                       |
|   d'Alba»    |            |                                       |
|  Superiore   |    5,4     |              12,00% vol.              |
+--------------+------------+---------------------------------------+
 
Al quarto anno 
 
=====================================================================
|              |    Resa    |                                       |
|     Vini     |  uva t/ha  |  Titolo alcolom. vol. min. naturale   |
+==============+============+=======================================+
|   «Barbera   |            |                                       |
|   d'Alba»    |    6,3     |              11,50% vol.              |
+--------------+------------+---------------------------------------+
|   «Barbera   |            |                                       |
|   d'Alba»    |            |                                       |
|  Superiore   |    6,3     |              12,00% vol.              |
+--------------+------------+---------------------------------------+
 
Al quinto anno 
 
=====================================================================
|              |    Resa    |                                       |
|     Vini     |  uva t/ha  |  Titolo alcolom. vol. min. naturale   |
+==============+============+=======================================+
|   «Barbera   |            |                                       |
|   d'Alba»    |    7,2     |              11,50% vol.              |
+--------------+------------+---------------------------------------+
|   «Barbera   |            |                                       |
|   d'Alba»    |            |                                       |
|  Superiore   |    7,2     |              12,00% vol.              |
+--------------+------------+---------------------------------------+
 
Al sesto anno 
 
=====================================================================
|              |    Resa    |                                       |
|     Vini     |  uva t/ha  |  Titolo alcolom. vol. min. naturale   |
+==============+============+=======================================+
|   «Barbera   |            |                                       |
|   d'Alba»    |    8,1     |              11,50% vol.              |
+--------------+------------+---------------------------------------+
|   «Barbera   |            |                                       |
|   d'Alba»    |            |                                       |
|  Superiore   |    8,1     |              12,00% vol.              |
+--------------+------------+---------------------------------------+
 
    Nelle annate favorevoli, i quantitativi  di  uva  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine
controllata «Barbera d'Alba» devono essere riportati  nel  limite  di
cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% il  limite
medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per  i  quantitativi
di cui trattasi. 
    4. In caso di annata sfavorevole, che  lo  renda  necessario,  la
Regione Piemonte fissa una  resa  inferiore  a  quella  prevista  dal
presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della  zona  di
produzione di cui all'art. 3. 
    5. I conduttori interessati che prevedano di  ottenere  una  resa
maggiore rispetto a quella fissata dalla  Regione  Piemonte,  ma  non
superiore  a  quella   fissata   dal   precedente   punto,   dovranno
tempestivamente, e comunque almeno cinque  giorni  prima  della  data
d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data,  la
stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli  organi
competenti per territorio preposti al controllo, per  consentire  gli
opportuni accertamenti da parte degli stessi. 
    6.  Nell'ambito  della  resa  massima  rivendicabile  per  ettaro
fissata in questo articolo,  la  Regione  Piemonte  su  proposta  del
Consorzio di Tutela puo' fissare limiti massimi di uva  rivendicabile
per ettaro oppure  riduzioni  di  resa  massima  inferiori  a  quelli
previsti dal presente disciplinare in  rapporto  alla  necessita'  di
conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo  caso  non  si
applicano le disposizioni di cui al comma 5. 
    7. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio  di  Tutela  e
sentite  le  rappresentanze  di  filiera,  vista  la  situazione  del
mercato, puo' stabilire la sospensione e/o la regolamentazione, anche
temporanea, delle iscrizioni allo schedario  viticolo  con  idoneita'
alla DOC Barbera d'Alba per  i  vigneti  di  nuovo  impianto  e/o  di
reimpianto   che   aumentano   il   potenziale    produttivo    della
denominazione.