(Allegato A Barbera D'Alba-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    1. Le operazioni di vinificazione e l'invecchiamento del  vino  a
denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba»  devono  essere
effettuate all'interno delle province di Cuneo, Asti e Torino. 
    2. La resa massima dell'uva in  vino  finito  non  dovra'  essere
superiore a: 
 
=====================================================================
|      Vini      |Resa uva/vino|       Produzione max di vino       |
+================+=============+====================================+
|«Barbera d'Alba»|     70%     |            7.000 l/ha.             |
+----------------+-------------+------------------------------------+
|«Barbera d'Alba»|             |                                    |
|   Seperiore    |     70%     |            7.000 l/ha.             |
+----------------+-------------+------------------------------------+
 
    Per l'impiego della menzione  «vigna»,  fermo  restando  la  resa
percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione
massima di vino l/ha ottenibile e' determinata in base alle rese  uva
t/ha di cui all'art. 4 punto 3. 
    Qualora tale resa superi la  percentuale  sopraindicata,  ma  non
oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Doc; oltre detto limite
percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto
il prodotto. 
    3. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere  seguiti  i
criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le  pratiche  enologiche
atte a conferire al vino  le  migliori  caratteristiche  di  qualita'
secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente. 
    4. Il seguente vino  deve  essere  sottoposto  a  un  periodo  di
invecchiamento: 
 
=====================================================================
|                   |             | di cui in  |                    |
|       Vino        | Durata mesi |   legno    |     Decorrenza     |
+===================+=============+============+====================+
|                   |             |            |    1° novembre     |
| «Barbera d'Alba»  |             |            |    dell'anno di    |
|     Superiore     |     12      |     4      |    raccolta uve    |
+-------------------+-------------+------------+--------------------+
 
    Per il  seguente  vino  l'immissione  al  consumo  e'  consentita
soltanto a partire dalla data di seguito indicata: 
 
=====================================================================
|       Vino        |                     Data                      |
+===================+===============================================+
|«Barbera d'Alba»   |   1° novembre dell'anno successivo a quello di|
|Superiore          |                                   raccolta uve|
+-------------------+-----------------------------------------------+
 
    5.  Per  il  vino  «Barbera  d'Alba»  la  scelta  vendemmiale  e'
consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto  verso
la denominazione di origine controllata «Langhe» senza specificazione
di vitigno, «Piemonte» Barbera e «Langhe» Barbera. 
    6. Il vino destinato alla denominazione  di  origine  controllata
«Barbera d'Alba» puo' essere classificato, con  la  denominazione  di
origine  controllata  «Langhe»  senza  specificazione   di   vitigno,
«Piemonte» Barbera  e  «Langhe»  Barbera,  purche'  corrisponda  alle
condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa
comunicazione del detentore agli organi competenti.