Art. 5. Norme per la vinificazione 1. Le operazioni di vinificazione e l'invecchiamento del vino a denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba» devono essere effettuate all'interno delle province di Cuneo, Asti e Torino. 2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere superiore a: ===================================================================== | Vini |Resa uva/vino| Produzione max di vino | +================+=============+====================================+ |«Barbera d'Alba»| 70% | 7.000 l/ha. | +----------------+-------------+------------------------------------+ |«Barbera d'Alba»| | | | Seperiore | 70% | 7.000 l/ha. | +----------------+-------------+------------------------------------+ Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4 punto 3. Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Doc; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto. 3. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualita' secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente. 4. Il seguente vino deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento: ===================================================================== | | | di cui in | | | Vino | Durata mesi | legno | Decorrenza | +===================+=============+============+====================+ | | | | 1° novembre | | «Barbera d'Alba» | | | dell'anno di | | Superiore | 12 | 4 | raccolta uve | +-------------------+-------------+------------+--------------------+ Per il seguente vino l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata: ===================================================================== | Vino | Data | +===================+===============================================+ |«Barbera d'Alba» | 1° novembre dell'anno successivo a quello di| |Superiore | raccolta uve| +-------------------+-----------------------------------------------+ 5. Per il vino «Barbera d'Alba» la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata «Langhe» senza specificazione di vitigno, «Piemonte» Barbera e «Langhe» Barbera. 6. Il vino destinato alla denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba» puo' essere classificato, con la denominazione di origine controllata «Langhe» senza specificazione di vitigno, «Piemonte» Barbera e «Langhe» Barbera, purche' corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.