Art. 5.
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione e l'invecchiamento del vino a
denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba» devono essere
effettuate all'interno delle province di Cuneo, Asti e Torino.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere
superiore a:
=====================================================================
| Vini |Resa uva/vino| Produzione max di vino |
+================+=============+====================================+
|«Barbera d'Alba»| 70% | 7.000 l/ha. |
+----------------+-------------+------------------------------------+
|«Barbera d'Alba»| | |
| Seperiore | 70% | 7.000 l/ha. |
+----------------+-------------+------------------------------------+
Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa
percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione
massima di vino l/ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva
t/ha di cui all'art. 4 punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non
oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Doc; oltre detto limite
percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto
il prodotto.
3. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i
criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche
atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualita'
secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.
4. Il seguente vino deve essere sottoposto a un periodo di
invecchiamento:
=====================================================================
| | | di cui in | |
| Vino | Durata mesi | legno | Decorrenza |
+===================+=============+============+====================+
| | | | 1° novembre |
| «Barbera d'Alba» | | | dell'anno di |
| Superiore | 12 | 4 | raccolta uve |
+-------------------+-------------+------------+--------------------+
Per il seguente vino l'immissione al consumo e' consentita
soltanto a partire dalla data di seguito indicata:
=====================================================================
| Vino | Data |
+===================+===============================================+
|«Barbera d'Alba» | 1° novembre dell'anno successivo a quello di|
|Superiore | raccolta uve|
+-------------------+-----------------------------------------------+
5. Per il vino «Barbera d'Alba» la scelta vendemmiale e'
consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso
la denominazione di origine controllata «Langhe» senza specificazione
di vitigno, «Piemonte» Barbera e «Langhe» Barbera.
6. Il vino destinato alla denominazione di origine controllata
«Barbera d'Alba» puo' essere classificato, con la denominazione di
origine controllata «Langhe» senza specificazione di vitigno,
«Piemonte» Barbera e «Langhe» Barbera, purche' corrisponda alle
condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa
comunicazione del detentore agli organi competenti.