(Allegato A Barbera D'Alba-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                    Designazione e presentazione 
 
    1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine  «Barbera  d'Alba»  e'  vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi
qualificazione diversa di quelle previste dal  presente  disciplinare
di produzione, ivi compresi  gli  aggettivi  extra,  fine,  naturale,
scelto, selezionato, vecchio e similari. 
    2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine  controllata  «Barbera  d'Alba»,  e'  consentito   l'uso   di
indicazioni che facciano riferimento  a  nomi  o  ragioni  sociali  o
marchi privati, purche'  non  abbiano  significato  laudativo  e  non
traggano in inganno il consumatore. 
    3.  Nella  designazione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata «Barbera d'Alba» di cui all'art. 1 puo' essere utilizzata
la menzione  «vigna»  a  condizione  che  sia  seguita  dal  relativo
toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione
del vino avvengano  in  recipienti  separati  e  che  tale  menzione,
seguita dal relativo toponimo o nome  tradizionale,  venga  riportata
sia nella denuncia delle uve, sia nei registri  e  nei  documenti  di
accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai  sensi
dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010. 
    Coloro i quali,  nella  designazione  e  presentazione  dei  vini
«Barbera d'Alba» intendono accompagnare la denominazione di origine e
la menzione  geografica  aggiuntiva  con  l'indicazione  della  vigna
abbiano effettuato la vinificazione delle  uve  e  l'imbottigliamento
del vino. 
    La  menzione  «vigna»  seguita  dal  relativo  toponimo  o   nome
tradizionale deve essere riportata in caratteri di dimensione  uguale
al 50%  del  carattere  usato  per  la  denominazione  di  origine  o
inferiore. 
    4. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata «Barbera d'Alba» e «Barbera d'Alba» Superiore, e'
obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.