Art. 7.
Designazione e presentazione
1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine «Barbera d'Alba» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa di quelle previste dal presente disciplinare
di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale,
scelto, selezionato, vecchio e similari.
2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine controllata «Barbera d'Alba», e' consentito l'uso di
indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o
marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non
traggano in inganno il consumatore.
3. Nella designazione dei vini a denominazione di origine
controllata «Barbera d'Alba» di cui all'art. 1 puo' essere utilizzata
la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo
toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione
del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione,
seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata
sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di
accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi
dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.
Coloro i quali, nella designazione e presentazione dei vini
«Barbera d'Alba» intendono accompagnare la denominazione di origine e
la menzione geografica aggiuntiva con l'indicazione della vigna
abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento
del vino.
La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome
tradizionale deve essere riportata in caratteri di dimensione uguale
al 50% del carattere usato per la denominazione di origine o
inferiore.
4. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata «Barbera d'Alba» e «Barbera d'Alba» Superiore, e'
obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.