Art. 8.
Confezionamento
1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione
origine controllata «Barbera d'Alba» per la commercializzazione
devono essere di forma corrispondente ad antico uso e tradizione, di
vetro, di capacita' consentita dalle vigenti disposizioni di legge,
ma comunque non inferiori a 18,7 cl. e con l'esclusione del 200 cl.