Art. 8. Confezionamento 1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione origine controllata «Barbera d'Alba» per la commercializzazione devono essere di forma corrispondente ad antico uso e tradizione, di vetro, di capacita' consentita dalle vigenti disposizioni di legge, ma comunque non inferiori a 18,7 cl. e con l'esclusione del 200 cl.