Allegato A
Disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi»
Art. 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o
«Cortese di Gavi» gia' riconosciuta come denominazione di origine
controllata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno
1974, e' riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
«Gavi» o «Cortese di Gavi» tranquillo;
«Gavi» o «Cortese di Gavi» frizzante;
«Gavi» o «Cortese di Gavi» spumante;
«Gavi» o «Cortese di Gavi» Riserva;
«Gavi» o «Cortese di Gavi» Riserva Spumante metodo classico.