(Allegato A-art. 1)
                                                           Allegato A 
 
          Disciplinare di produzione della denominazione di 
       origine controllata dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi» 
 
                               Art. 1. 
 
                        Denominazione e vini 
 
    La denominazione di origine  controllata  e  garantita  «Gavi»  o
«Cortese di Gavi» gia' riconosciuta  come  denominazione  di  origine
controllata con decreto del Presidente  della  Repubblica  26  giugno
1974, e' riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni  ed
ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. 
    Tali vini sono i seguenti: 
      «Gavi» o «Cortese di Gavi» tranquillo; 
      «Gavi» o «Cortese di Gavi» frizzante; 
      «Gavi» o «Cortese di Gavi» spumante; 
      «Gavi» o «Cortese di Gavi» Riserva; 
      «Gavi» o «Cortese di Gavi» Riserva Spumante metodo classico.