Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione di vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Gavi» o «Cortese di Gavi» devono essere quelle tradizionali della
zona, e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le
specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti
collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni siano
di natura calcarea-argillosa-marnosa, con esclusione delle giaciture
pianeggianti ed umide di fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed il sistema di
potatura nei nuovi impianti devono essere quelli tradizionali, e
comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del
vino.
I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere un numero di
ceppi per ettaro non inferiore a 3.300.
La resa massima di uva per ettaro dei vigneti, in coltura
specializzata, destinati alla produzione di «Gavi» o «Cortese di
Gavi» «tranquillo», «frizzante», «spumante» non deve essere superiore
a 9,5 tonnellate; per le tipologie di cui sopra che utilizzino la
menzione «vigna» la resa massima di uva per ettaro dei vigneti non
deve essere superiore a 8,50 tonnellate; la resa massima di uva per
ettaro dei vigneti, in coltura specializzata, destinati alla
produzione di «Gavi» o «Cortese di Gavi» «Riserva» e «Riserva
Spumante metodo classico» non deve essere superiore a 6,50
tonnellate.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione
massima per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in
rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.
Per la produzione di «Gavi» o «Cortese di Gavi» «tranquillo»,
«frizzante», «spumante», che utilizzi la menzione «vigna», il
vigneto, di eta' inferiore ai sette anni, dovra' avere una resa
ettaro ulteriormente ridotta come di seguito indicato:
al terzo anno di impianto: 5,10 t uva/ha
al quarto anno di impianto: 5,95 t uva/ha
al quinto anno di impianto: 6,80 t uva/ha
al sesto anno di impianto: 7,65 t uva/ha
dal settimo anno di impianto in poi: 8,50 t uva/ha.
Per la produzione di «Gavi» o «Cortese di Gavi» «Riserva» e
«Riserva Spumante metodo classico», il vigneto, di eta' inferiore ai
sette anni, dovra' avere una resa ettaro ulteriormente ridotta come
di seguito indicato:
al terzo anno di impianto: 3,90 t uva/ha
al quarto anno di impianto: 4,55 t uva/ha
al quinto anno di impianto: 5,20 t uva/ha
al sesto anno di impianto: 5,85 t uva/ha
dal settimo anno di impianto in poi: 6,50 t uva/ha.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» devono essere
riportati nel limite di cui sopra, fermo restando il limite resa
uva/vino per i quantitativi di cui al comma successivo, purche' la
produzione globale non superi del 20% il limite medesimo; oltre tale
valore decade il diritto alla denominazione di origine controllata e
garantita per tutto il prodotto.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore
al 70%.
Qualora superi questo limite ma non il 75%, l'eccedenza non ha
diritto alla D.O.C.G.
Oltre il 75% decade il diritto alla D.O.C.G. per tutto il
prodotto.
La Regione Piemonte, sentito il parere degli interessati, con
proprio decreto, puo' modificare di anno in anno, prima della
vendemmia, il limite massimo di produzione delle uve per ettaro per
la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» inferiore a quello fissato dal
presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a
denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di
Gavi» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00 % vol
per la tipologia Riserva e «Riserva Spumante metodo classico», 9,50%
vol per le tipologie tranquillo e frizzante, e di 9,00% vol. per la
tipologia spumante.
Per queste ultime tipologie, le uve destinate alla produzione di
prodotti che utilizzino la menzione «vigna» dovranno avere un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 10,5 % vol.
La regione, su richiesta del Consorzio e sentite le
rappresentanze della filiera, vista la situazione di mercato, puo'
stabilire la sospensione o regolamentazione temporanea delle
iscrizioni agli schedari viticoli, per i vigneti di nuovo impianto
che aumentano il potenziale produttivo.