Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» devono
essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata
dall'art. 3.
Le operazioni di elaborazione e affinamento dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita «Gavi Frizzante» e
«Gavi Spumante», possono essere effettuate nel territorio
amministrativo delle province piemontesi di Alessandria, Asti e
Cuneo.
La durata della permanenza sulle fecce della partita destinata a
Gavi spumante e' minimo di sei mesi per la fermentazione in
recipienti chiusi provvisti di dispositivi agitatori (metodo charmat)
e minimo di nove mesi per la fermentazione in bottiglia (metodo
classico).
La tipologia dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Gavi o «Cortese di Gavi» «Riserva» prevede un anno di
invecchiamento, di cui sei mesi di affinamento in bottiglia; il
periodo di invecchiamento decorre dal 15 ottobre successivo alla
vendemmia al 14 ottobre dell'anno seguente; l'immissione in commercio
e' consentita dal 1° novembre dell'anno successivo alla vendemmia.
Le operazioni di imbottigliamento dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» «Riserva»
e «Riserva Spumante metodo classico» devono essere effettuate
all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.
Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea,
l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella
predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita',
garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli.
Conformemente alla vigente normativa dell'unione europea, a
salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che
tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori
dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni
individuali alle condizioni della vigente normativa nazionale.
La tipologia dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» «Riserva Spumante metodo
classico» prevede due anni di invecchiamento a decorrere dal 15
ottobre successivo alla vendemmia, di cui diciotto mesi di permanenza
sui lieviti in bottiglia.
E' ammessa la pratica dell'arricchimento.