Art. 7.
Etichettatura e presentazione
1) Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle
previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
«extra», «fine», «scelto», «selezionato», e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
2) Per le tipologie «tranquillo», «frizzante», «spumante», e'
consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche
aggiuntive che facciano riferimento ai comuni e alle frazioni
riportati nell'allegato al presente disciplinare.
L'elenco delle particelle di cui ogni frazione e' composta e'
riportato ai seguenti link:
https://www.consorziogavi.com/gavi-docg/
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/viticoltur
a-enologia
L'indicazione del comune deve figurare in etichetta e negli
imballaggi al di sotto della dicitura «Denominazione di origine
controllata e garantita», riportando esclusivamente la dicitura «del
comune di ...» eventualmente seguita dal nome della frazione, purche'
le uve provengano dal territorio indicato.
La dicitura «del comune di ...» comprensiva del nome del comune
di produzione delle uve deve essere riportata in etichetta e negli
imballaggi utilizzando lo stesso carattere, la stessa altezza e lo
stesso colore; la dicitura «del comune di ...» comprensiva del nome
del comune di produzione delle uve dovra' essere riportata in
etichetta e negli imballaggi con caratteri di dimensione inferiore o
uguale al 50% del carattere usato per la D.O.C.G. Gavi.
3) Nella designazione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» di cui all'art. 1
puo' essere utilizzata la menzione «vigna».
4) Per le tipologie «Riserva» e «Riserva Spumante metodo
classico» e' vietato l'uso di indicazioni geografiche inerenti
comuni, frazioni e localita'.
5) La menzione «vigna» dovra' essere riportata in etichetta con
caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato
per la D.O.C.G. Gavi.
6) Per la tipologia «tranquillo» deve essere indicata in
etichetta l'annata di produzione delle uve. Per la tipologia
«Spumante metodo classico» deve essere indicata in etichetta la data
di sboccatura, mentre resta facoltativa l'indicazione del millesimo
riferito alla vendemmia.
7) Per la chiusura delle bottiglie dei vini «Gavi» o «Cortese di
Gavi» e' previsto l'utilizzo dei dispositivi ammessi dalla vigente
normativa, con esclusione del tappo a corona e del tappo a vite in
plastica. Per la tipologia «Riserva» e «Riserva spumante metodo
classico» e' obbligatorio il tappo in sughero».
8) Per il vino a D.O.C.G. «Gavi» o «Cortese di Gavi» Riserva
Spumante metodo classico deve essere riportata in etichetta la data
di sboccatura e l'indicazione del millesimo riferito alla vendemmia.