(Allegato A-art. 2)
                               Art. 2. 
                         Base ampelografica 
 
    I vini di  cui  all'art.  1  devono  essere  ottenuti  dalle  uve
prodotte  dai  vigneti  aventi  nell'ambito  aziendale,  la  seguente
composizione ampelografica: 
      Vitigni principali: da soli o congiuntamente Bosco e/o Albarola
e/o Vermentino bianco non meno dell'80%; 
      Vitigni  complementari:  quelli  a  bacca  bianca  idonei  alla
coltivazione per la Regione Liguria fino ad un massimo del 20%. 
    Il vino a denominazione di  origine  controllata  «Cinque  Terre»
puo' essere designato con una delle  seguenti  sottozone:  «Costa  de
Campu», «Costa da Posa», «Costa e Sera», se  esclusivamente  ottenuti
da uve prodotte da vigneti situati nelle rispettive  zone  delimitate
nel successivo art. 3.