Art. 4. Norme per la viticoltura Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetra'» e delle relative sottozone devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. I vigneti devono trovarsi unicamente su terreni collinari ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da escludersi i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati. Per i nuovi impianti e i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 4.000. I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli gia' usati nella zona o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. Nelle annate favorevole i quantitativi di uve ottenute e da destinare alla produzione dei vini a DOC «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetra'» devono essere riportati nei limiti di cui sotto purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi. La produzione massima di uva a ettaro ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono le seguenti: =========================================================== | | |Titolo alcol.| | | Prod. Uva | Vol. Nat. | | Tipologia e sottozona | Tonn./ha |Min. % Vol. | +=========================+=================+=============+ | |Non sup. a 9 | | |«Cinque Terre» |Tonn./ha | 10,5% | +-------------------------+-----------------+-------------+ |«Cinque Terre |Non sup. a 9 | | |Sciacchetra'» |Tonn./ha | 10,5% | +-------------------------+-----------------+-------------+ |«Cinque Terre Costa de |Non sup. a 8,5 | | |Sera» |Tonn./ha | 11% | +-------------------------+-----------------+-------------+ |«Cinque Terre Costa de |Non sup. a 8,5 | | |Campu» |Tonn./ha | 11% | +-------------------------+-----------------+-------------+ |«Cinque Terre Costa da |Non sup. a 8,5 | | |Posa» |Tonn./ha | 11% | +-------------------------+-----------------+-------------+ La Regione Liguria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate e la struttura di controllo, ogni anno prima della vendemmia puo', in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.