(Allegato A-art. 4)
                               Art. 4. 
                      Norme per la viticoltura 
 
    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla
produzione dei vini «Cinque Terre» e «Cinque  Terre  Sciacchetra'»  e
delle relative sottozone devono essere quelle normali  della  zona  e
atte  a  conferire  alle  uve  ed  ai  vini  derivati  le  specifiche
caratteristiche di qualita'. 
    I  vigneti  devono  trovarsi  unicamente  su  terreni   collinari
ritenuti idonei per la produzione della denominazione di  origine  di
cui si tratta. 
    Sono   da   escludersi   i   terreni   eccessivamente   umidi   o
insufficientemente soleggiati. 
    Per i nuovi impianti e i reimpianti la  densita'  dei  ceppi  per
ettaro non puo' essere inferiore a 4.000. 
    I sesti di impianto e le forme  di  allevamento  consentiti  sono
quelli gia' usati nella zona o comunque  atti  a  non  modificare  le
caratteristiche delle uve e dei vini. 
    E' vietata ogni pratica di forzatura. 
    E' consentita l'irrigazione di soccorso. 
    Nelle annate favorevole i  quantitativi  di  uve  ottenute  e  da
destinare alla produzione dei vini a DOC  «Cinque  Terre»  e  «Cinque
Terre Sciacchetra'» devono essere riportati nei limiti di  cui  sotto
purche' la produzione globale non superi del 20% i  limiti  medesimi,
fermi restando i limiti resa  uva-vino  per  i  quantitativi  di  cui
trattasi. 
    La produzione massima di uva a ettaro ed il titolo  alcolometrico
volumico naturale minimo sono le seguenti: 
 
     ===========================================================
     |                         |                 |Titolo alcol.|
     |                         |    Prod. Uva    |  Vol. Nat.  |
     |  Tipologia e sottozona  |    Tonn./ha     |Min. % Vol.  |
     +=========================+=================+=============+
     |                         |Non sup. a 9     |             |
     |«Cinque Terre»           |Tonn./ha         |    10,5%    |
     +-------------------------+-----------------+-------------+
     |«Cinque Terre            |Non sup. a 9     |             |
     |Sciacchetra'»            |Tonn./ha         |    10,5%    |
     +-------------------------+-----------------+-------------+
     |«Cinque Terre Costa de   |Non sup. a 8,5   |             |
     |Sera»                    |Tonn./ha         |     11%     |
     +-------------------------+-----------------+-------------+
     |«Cinque Terre Costa de   |Non sup. a 8,5   |             |
     |Campu»                   |Tonn./ha         |     11%     |
     +-------------------------+-----------------+-------------+
     |«Cinque Terre Costa da   |Non sup. a 8,5   |             |
     |Posa»                    |Tonn./ha         |     11%     |
     +-------------------------+-----------------+-------------+
 
    La   Regione   Liguria,   con   proprio   decreto,   sentite   le
organizzazioni di categoria interessate e la struttura di  controllo,
ogni anno prima della  vendemmia  puo',  in  relazione  all'andamento
climatico ed alle altre  condizioni  di  coltivazione,  stabilire  un
limite massimo di produzione  inferiore  a  quello  fissato,  dandone
immediata  comunicazione  al  Ministero  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali.