(Allegato A-art. 5)
                               Art. 5. 
                     Norme per la vinificazione 
 
    Le operazioni di vinificazione per  i  vini  di  cui  all'art.  1
devono  essere  effettuate  nell'interno  della  zona  di  produzione
delimitata nel precedente art. 3, comma 1. 
    All'interno della predetta zona devono  anche  essere  effettuate
l'appassimento e l'invecchiamento obbligatorio  per  il  vino  a  DOC
«Cinque Terre Sciacchetra'». 
    Il vino a DOC «Cinque Terre Sciacchetra'» deve essere ottenuto da
parziale appassimento delle uve dopo la raccolta, in  luoghi  idonei,
ventilati, fino a raggiungere un tenore zuccherino che  assicuri  una
gradazione naturale minima di 19% vol. 
    La vinificazione delle uve, destinate alla  produzione  del  vino
«Cinque  Terre  Sciacchetra'»  e  «Sciacchetra'  Riserva»  non   puo'
avvenire prima del 1° ottobre dell'anno della vendemmia. 
    Le rese massime dell'uva in vino, comprese  l'eventuale  aggiunta
correttiva e la  produzione  massima  di  vino  per  ettaro  sono  le
seguenti: 
 
    =============================================================
    |                         |                 | Prod. Massima |
    |  Tipologia o sottozone  |  Resa uva/vino  |    vino/ha    |
    +=========================+=================+===============+
    |«Cinque Terre»           |    Max. 70%     |     63 hl     |
    +-------------------------+-----------------+---------------+
    |«Cinque Terre Costa de   |                 |               |
    |Sera»                    |    Max. 70%     |    59,5 hl    |
    +-------------------------+-----------------+---------------+
    |«Cinque Terre Costa de   |                 |               |
    |Campu»                   |    Max. 70%     |    59,5 hl    |
    +-------------------------+-----------------+---------------+
    |«Cinque Terre Costa da   |                 |               |
    |Posa»                    |    Max. 70%     |    59,5 hl    |
    +-------------------------+-----------------+---------------+
    |«Cinque Terre            |                 |               |
    |Sciacchetra'»            |    Max. 32%     |   28,80 hl    |
    +-------------------------+-----------------+---------------+
 
    Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non  il
75% per i vini «Cinque Terre» con  le  sottozone  «Costa  de  Campu»,
«Costa de Sera», «Costa da Posa» o il 40% per il vino  «Cinque  Terre
Sciacchetra'» anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto  del
massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione  di
origine. Oltre detto limite decade il diritto alla  denominazione  di
origine controllata per tutta la partita. 
    Il vino a denominazione  di  origine  controllata  «Cinque  Terre
Sciacchetra'» non puo' essere immesso al consumo se non  dopo  il  1°
ottobre dell'anno successivo alla vendemmia. 
    Il vino «Cinque  Terre  Sciacchetra'  Riserva»  non  puo'  essere
immesso al consumo prima del 1° ottobre  del  terzo  anno  successivo
alla vendemmia.