Art. 5. Norme per la vinificazione Le operazioni di vinificazione per i vini di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3, comma 1. All'interno della predetta zona devono anche essere effettuate l'appassimento e l'invecchiamento obbligatorio per il vino a DOC «Cinque Terre Sciacchetra'». Il vino a DOC «Cinque Terre Sciacchetra'» deve essere ottenuto da parziale appassimento delle uve dopo la raccolta, in luoghi idonei, ventilati, fino a raggiungere un tenore zuccherino che assicuri una gradazione naturale minima di 19% vol. La vinificazione delle uve, destinate alla produzione del vino «Cinque Terre Sciacchetra'» e «Sciacchetra' Riserva» non puo' avvenire prima del 1° ottobre dell'anno della vendemmia. Le rese massime dell'uva in vino, comprese l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti: ============================================================= | | | Prod. Massima | | Tipologia o sottozone | Resa uva/vino | vino/ha | +=========================+=================+===============+ |«Cinque Terre» | Max. 70% | 63 hl | +-------------------------+-----------------+---------------+ |«Cinque Terre Costa de | | | |Sera» | Max. 70% | 59,5 hl | +-------------------------+-----------------+---------------+ |«Cinque Terre Costa de | | | |Campu» | Max. 70% | 59,5 hl | +-------------------------+-----------------+---------------+ |«Cinque Terre Costa da | | | |Posa» | Max. 70% | 59,5 hl | +-------------------------+-----------------+---------------+ |«Cinque Terre | | | |Sciacchetra'» | Max. 32% | 28,80 hl | +-------------------------+-----------------+---------------+ Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per i vini «Cinque Terre» con le sottozone «Costa de Campu», «Costa de Sera», «Costa da Posa» o il 40% per il vino «Cinque Terre Sciacchetra'» anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita. Il vino a denominazione di origine controllata «Cinque Terre Sciacchetra'» non puo' essere immesso al consumo se non dopo il 1° ottobre dell'anno successivo alla vendemmia. Il vino «Cinque Terre Sciacchetra' Riserva» non puo' essere immesso al consumo prima del 1° ottobre del terzo anno successivo alla vendemmia.