Art. 7. Etichettatura designazione e presentazione Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi, «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Per i vini a denominazione di origine controllata di cui al precedente art. 1 e' consentito altresi' l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni e frazioni comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. Le menzioni facoltative esclusi i marchi ed i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali piu' restrittive. Sulle bottiglie o altri recipienti contenente i vini a denominazione di origine controllata «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetra'», e' obbligatorio riportare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita' amministrative, frazioni, aree, zone, localita', fattorie, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, purche' comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, nel rispetto della normativa vigente.