(Allegato A-art. 7)
                               Art. 7. 
             Etichettatura designazione e presentazione 
 
    Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  diversa
da quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli
aggettivi, «fine», «scelto», «selezionato» e similari. 
    E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano
riferimento a nomi, ragioni  sociali  e  marchi  privati  non  aventi
significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre   in   inganno   il
consumatore. 
    Per i vini a denominazione  di  origine  controllata  di  cui  al
precedente art. 1 e' consentito altresi'  l'uso  di  indicazioni  che
facciano  riferimento  a  comuni  e  frazioni  comprese  nella   zona
delimitata  dal  precedente  art.  3,  dalle   quali   effettivamente
provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. 
    Le menzioni facoltative esclusi i  marchi  ed  i  nomi  aziendali
possono essere riportate  nell'etichettatura  soltanto  in  caratteri
tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli  utilizzati  per  la
denominazione di origine del  vino,  salve  le  norme  generali  piu'
restrittive. 
    Sulle  bottiglie  o  altri  recipienti  contenente   i   vini   a
denominazione di origine controllata «Cinque Terre» e  «Cinque  Terre
Sciacchetra'», e' obbligatorio riportare in  etichetta  l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve. 
    E'  consentito  altresi'  l'uso  di  indicazioni  geografiche   e
toponomastiche  aggiuntive  che   facciano   riferimento   a   unita'
amministrative, frazioni,  aree,  zone,  localita',  fattorie,  dalle
quali  effettivamente  provengono  le  uve  da  cui  il  vino   cosi'
qualificato e' stato ottenuto, purche' comprese nella zona delimitata
nel precedente art. 3, nel rispetto della normativa vigente.