Art. 8. Confezionamento I vini di cui al presente disciplinare devono essere immessi al consumo confezionati in bottiglie di vetro di forma renana, borgognotta e bordolese, di capacita' fino a litri 3,00. Sono ammesse tutte le chiusure previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale ad esclusione dei tappi a corona, capsule a strappo od altre chiusure analoghe. E' ammesso l'utilizzo del tappo a vite a vestizione lunga.