(Allegato A-art. 8)
                               Art. 8. 
                           Confezionamento 
 
    I vini di cui al presente disciplinare devono essere  immessi  al
consumo  confezionati  in  bottiglie  di  vetro  di   forma   renana,
borgognotta e bordolese, di capacita' fino a litri 3,00. 
    Sono  ammesse  tutte  le  chiusure   previste   dalla   normativa
dell'Unione europea e nazionale ad esclusione  dei  tappi  a  corona,
capsule a strappo od altre chiusure analoghe. 
    E' ammesso l'utilizzo del tappo a vite a vestizione lunga.