RELAZIONE ILLUSTRATIVA L'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, novellato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, prevede che nei centri di accoglienza di cui all'art. 9, comma 1 e nelle strutture di cui all'art. 11 del medesimo decreto legislativo n. 142/2015 devono essere assicurati adeguati standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza nonche' idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali, secondo i criteri e le modalita' stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata. Ai fini della predisposizione di tale decreto interministeriale, con decreto del Capo Dipartimento n. 11512 del 22 ottobre 2021, e' stato costituito apposito Gruppo di lavoro, presieduto dal Vice Capo Dipartimento Vicario e composto da referenti di questo Dipartimento, del Dipartimento della pubblica sicurezza, del Dipartimento dei Vigili del fuoco, Soccorso pubblico e Difesa civile, nonche' dai referenti del Ministero della salute - Istituto nazionale della poverta' (INMP) i quali, all'esito della riunione in videoconferenza tenutasi in data 9 marzo 2021 e sulla scorta di precedenti incontri, hanno condiviso una conclusiva bozza di decreto composto da tre articoli, il cui contenuto viene di seguito riportato. Il testo del provvedimento in questione, opportunamente emendato a seguito della riunione tecnica della Conferenza unificata svoltasi in data 16 giugno u.s., e' stato approvato in sede di Conferenza unificata nella riunione tenuta in data 8 luglio u.s. In particolare, il decreto e' costituito, oltre che dall'art. 1, in cui sono preliminarmente individuate le tipologie di requisiti oggetto di disciplina, anche dai seguenti articoli. L'art. 2, rubricato «Standard igienico-sanitari abitativi e di sicurezza», il quale prescrive che negli immobili adibiti a centri di accoglienza di cui agli art. 9 e 11 decreto legislativo n 142/2015 sono rispettati: gli standard previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilita', igiene e sicurezza, attestati da idonea documentazione, e le norme di buona tecnica relative a microclima e illuminazione; gli standard sanitari di tipo strutturale, tecnico e organizzativo previsti dalle norme statali e regionali vigenti in materia di autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitaria, per i locali nei quali viene svolta attivita' di assistenza sanitaria, nell'ipotesi in cui la tipologia di assistenza prestata rientri tra le fattispecie sottoposte a procedura autorizzatoria in base a tali nonne. Per l'ipotesi in cui l'assistenza prestata non sia soggetta per legge ad autorizzazione sanitaria, devono essere rispettati, sotto il profilo strutturale, organizzativo e tecnico, gli standard igienico-sanitari indicati nella tabella A denominata «Allegato A. Requisiti igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza dei centri di accoglienza per migranti (di cui all'art. 9, comma 1 e all'art. 11 del decreto legislativo n. 142/2015)», allegata al decreto. Tale allegato, in linea con le prescrizioni recate dal nuovo schema di capitolato di appalto per la gestioni dei centri e delle strutture di accoglienza, approvato con decreto del sig. ministro del 29 gennaio 2021, individua e categorizza i requisiti minimi in parola, sulla base della tipologia e della capienza dei centri (ovvero, centri costituiti da unita' abitative con capienza sino a cinquanta posti, centri collettivi con capacita' tra cinquantuno e trecento posti nonche' centri collettivi con capienza superiore a trecento persone), delle prestazioni sanitarie ivi assicurate a norma del predetto schema di capitolato e della ubicazione, interna o esterna alla struttura, dei locali adibiti allo svolgimento delle medesime attivita' di assistenza sanitaria dei migranti accolti. Si prescrive, inoltre, che il controllo di tali requisiti venga condotto in sede ispettiva dalle Prefettura anche in collaborazione con le Aziende sanitarie territorialmente competenti. L'art. 3, rubricato «attivita' di prevenzione controllo e vigilanza», descrive, invece le misure strumentali alla tutela della sicurezza pubblica, in relazione alla prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione e alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali, da porre in essere nel raccordo tra le Prefetture - Uffici territoriali del Governo e gli enti gestori dei centri. In tal senso, il primo comma reca una disposizione introduttiva di carattere generale, in base alla quale, nell'ambito del servizio di orientamento legale previsto dallo schema di capitolato di appalto per la gestione dei centri e strutture di accoglienza, ciascun ospite viene portato a conoscenza dei principi fondamentali e dei diritti e dei doveri della persona enunciati nella Costituzione italiana. Il secondo comma dispone che, al fine di attuare idonee misure tese alla prevenzione, al controllo e alla vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali, l'ente gestore segnala alla Prefettura territorialmente competente le eventuali condotte tenute dagli ospiti dei centri e delle strutture di accoglienza che appaiano ispirate a fattori di estremismo violento. A tal fine, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo promuove attivita' di formazione del personale dell'ente gestore, anche mediante funzionari e ufficiali della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri esperti nelle attivita' di prevenzione e contrasto del terrorismo. L'art. 4, rubricato «Disposizioni finanziarie», dispone, infine, che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tale previsione si pone in linea con la disposizione di invarianza finanziaria di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 131, citato.