(Allegato-Relazione illustrativa)
 
                       RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
    L'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 18  agosto  2015,  n.
142, novellato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto-legge  21
ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
dicembre 2020, n. 173, prevede che nei centri di accoglienza  di  cui
all'art. 9, comma 1 e nelle strutture di cui all'art. 11 del medesimo
decreto legislativo n. 142/2015  devono  essere  assicurati  adeguati
standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza  nonche'  idonee
misure di  prevenzione,  controllo  e  vigilanza  relativamente  alla
partecipazione o alla propaganda attiva a  favore  di  organizzazioni
terroristiche  internazionali,  secondo  i  criteri  e  le  modalita'
stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'interno di  concerto
con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata. 
    Ai fini della predisposizione di tale decreto  interministeriale,
con decreto del Capo Dipartimento n. 11512 del 22  ottobre  2021,  e'
stato costituito apposito Gruppo di lavoro, presieduto dal Vice  Capo
Dipartimento Vicario e composto da referenti di questo  Dipartimento,
del Dipartimento  della  pubblica  sicurezza,  del  Dipartimento  dei
Vigili del fuoco, Soccorso pubblico  e  Difesa  civile,  nonche'  dai
referenti del Ministero  della  salute  -  Istituto  nazionale  della
poverta' (INMP) i quali, all'esito della riunione in  videoconferenza
tenutasi in data 9 marzo 2021 e sulla scorta di precedenti  incontri,
hanno condiviso una  conclusiva  bozza  di  decreto  composto  da tre
articoli, il cui contenuto viene di seguito riportato. 
    Il testo del provvedimento in questione, opportunamente  emendato
a seguito della riunione tecnica della Conferenza unificata  svoltasi
in data 16 giugno u.s., e' stato  approvato  in  sede  di  Conferenza
unificata nella riunione tenuta in data 8 luglio u.s. 
    In particolare, il decreto e' costituito, oltre che dall'art.  1,
in cui sono preliminarmente individuate  le  tipologie  di  requisiti
oggetto di disciplina, anche dai seguenti articoli. 
    L'art. 2, rubricato «Standard igienico-sanitari  abitativi  e  di
sicurezza», il quale prescrive che negli immobili adibiti a centri di
accoglienza di cui agli art. 9 e 11 decreto  legislativo  n  142/2015
sono rispettati: 
      gli  standard  previsti  dalle  norme  vigenti  in  materia  di
urbanistica, edilizia,  prevenzione  incendi,  agibilita',  igiene  e
sicurezza, attestati da idonea documentazione, e le  norme  di  buona
tecnica relative a microclima e illuminazione; 
      gli  standard  sanitari  di   tipo   strutturale,   tecnico   e
organizzativo previsti dalle norme statali  e  regionali  vigenti  in
materia di autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitaria, per i
locali nei quali viene  svolta  attivita'  di  assistenza  sanitaria,
nell'ipotesi in cui la tipologia di assistenza prestata  rientri  tra
le fattispecie sottoposte a procedura autorizzatoria in base  a  tali
nonne. Per l'ipotesi in cui l'assistenza prestata  non  sia  soggetta
per legge ad  autorizzazione  sanitaria,  devono  essere  rispettati,
sotto il profilo strutturale, organizzativo e tecnico,  gli  standard
igienico-sanitari indicati nella tabella A  denominata  «Allegato  A.
Requisiti igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza dei  centri  di
accoglienza per migranti (di cui all'art. 9, comma 1  e  all'art.  11
del decreto legislativo n. 142/2015)», allegata al decreto. 
    Tale allegato, in linea con  le  prescrizioni  recate  dal  nuovo
schema di capitolato di appalto per la gestioni dei  centri  e  delle
strutture di accoglienza, approvato con decreto del sig. ministro del
29 gennaio 2021,  individua  e  categorizza  i  requisiti  minimi  in
parola, sulla base  della  tipologia  e  della  capienza  dei  centri
(ovvero, centri costituiti da unita' abitative con  capienza  sino  a
cinquanta posti, centri collettivi con capacita'  tra  cinquantuno  e
trecento posti nonche' centri collettivi  con  capienza  superiore  a
trecento persone), delle prestazioni sanitarie ivi assicurate a norma
del predetto schema di  capitolato  e  della  ubicazione,  interna  o
esterna alla struttura, dei locali  adibiti  allo  svolgimento  delle
medesime attivita' di assistenza sanitaria dei migranti accolti. 
    Si prescrive, inoltre, che il controllo di tali  requisiti  venga
condotto in sede ispettiva dalle Prefettura anche  in  collaborazione
con le Aziende sanitarie territorialmente competenti. 
    L'art.  3,  rubricato  «attivita'  di  prevenzione  controllo   e
vigilanza», descrive, invece le misure strumentali alla tutela  della
sicurezza  pubblica,  in  relazione  alla  prevenzione,  controllo  e
vigilanza relativamente alla partecipazione e alla propaganda  attiva
a favore di organizzazioni terroristiche internazionali, da porre  in
essere nel raccordo tra  le  Prefetture  -  Uffici  territoriali  del
Governo e gli enti gestori dei centri. 
    In tal senso, il primo comma reca una  disposizione  introduttiva
di carattere generale, in base alla quale, nell'ambito  del  servizio
di orientamento legale previsto dallo schema di capitolato di appalto
per la gestione dei centri e strutture di accoglienza, ciascun ospite
viene portato a conoscenza dei principi fondamentali e dei diritti  e
dei doveri della persona enunciati nella Costituzione italiana. 
    Il secondo comma dispone che, al fine di  attuare  idonee  misure
tese alla prevenzione, al controllo e  alla  vigilanza  relativamente
alla  partecipazione  o  alla   propaganda   attiva   a   favore   di
organizzazioni terroristiche internazionali, l'ente  gestore  segnala
alla Prefettura territorialmente  competente  le  eventuali  condotte
tenute dagli ospiti dei centri e delle strutture di  accoglienza  che
appaiano ispirate a fattori di estremismo violento. A  tal  fine,  la
Prefettura-Ufficio territoriale del  Governo  promuove  attivita'  di
formazione del personale dell'ente gestore, anche mediante funzionari
e ufficiali della  Polizia  di  Stato  o  dell'Arma  dei  carabinieri
esperti nelle attivita' di prevenzione e contrasto del terrorismo. 
    L'art. 4, rubricato «Disposizioni finanziarie», dispone,  infine,
che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Tale  previsione  si  pone  in
linea con la disposizione di invarianza finanziaria di  cui  all'art.
14, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 131, citato.