Art. 2. Base ampelografia La denominazione di origine controllata «Grignolino del Monferrato Casalese» e' riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera, non aromatiche, provenienti dai seguenti vitigni, presenti in ambito aziendale: Grignolino minimo 95%; Freisa e Barbera da soli o congiuntamente massimo 5%. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i vigneti che alla data di pubblicazione del presente decreto sono iscritti allo schedario viticolo per la denominazione di origine controllata «Grignolino del Monferrato Casalese» in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 2 del relativo disciplinare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974, sono idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1, e dovranno adeguarsi alle disposizioni del comma 1 nell'arco di cinque anni dalla data di pubblicazione del presente decreto.