(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                          Base ampelografia 
 
    La  denominazione  di   origine   controllata   «Grignolino   del
Monferrato Casalese» e' riservata ai vini ottenuti  da  uve  a  bacca
nera, non aromatiche, provenienti dai seguenti vitigni,  presenti  in
ambito aziendale: 
      Grignolino minimo 95%; 
      Freisa e Barbera da soli o congiuntamente massimo 5%. 
    In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i vigneti che alla
data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  sono  iscritti  allo
schedario  viticolo  per  la  denominazione  di  origine  controllata
«Grignolino del Monferrato Casalese» in conformita' alle disposizioni
di cui all'art. 2 del relativo disciplinare,  approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 26  giugno  1974,  sono  idonei  alla
produzione dei vini di cui all'art.  1,  e  dovranno  adeguarsi  alle
disposizioni del comma 1  nell'arco  di cinque  anni  dalla  data  di
pubblicazione del presente decreto.