Art. 4. Norme per la viticoltura 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualita'. In particolare, le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono: terreni: calcarei - argillosi - e loro eventuali combinazioni; giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati; esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve; densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I nuovi impianti e i reimpianti, dal momento dell'entrata in vigore del presente disciplinare, dovranno avere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 4.000; forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente; sistemi di potatura: il Guyot tradizionale, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare la qualita' delle uve). Altre pratiche colturali: e' vietata ogni pratica di forzatura; e' ammessa l'irrigazione di soccorso. La resa massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere rispettivamente le seguenti: per il Grignolino del Monferrato Casalese: resa uva t/ha: 8; titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50 % per il Grignolino del Monferrato Casalese Riserva: resa uva t/ha: 8; titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol; per il Grignolino del Monferrato Casalese vigna: resa uva t/ha: 8; titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00%; per il Grignolino del Monferrato Casalese Riserva vigna: resa uva t/ha: 8; titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vini a denominazione di origine controllata «Grignolino del Monferrato Casalese» devono essere riportati nel limite di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.