Art. 5. Norme per la vinificazione Le operazioni di vinificazione, elaborazione ed invecchiamento dei vini di cui all'art. 1 devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo dei Comuni di cui al precedente art. 3. Tuttavia, e' consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della Provincia di Alessandria e nei Comuni astigiani di Viarigi, Montemagno, Casorzo, Grazzano Badoglio, Moncalvo, Penango, Calliano, Tonco, Montiglio Monferrato e Robella d'Asti. Sono fatte salve le autorizzazioni in deroga concesse ai sensi del disciplinare allegato al decreto ministeriale 25 maggio 2004. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere superiore a: per il Grignolino del Monferrato Casalese: resa uva/vino: 70%; produzione massima di vino l/ha: 5600; per il Grignolino del Monferrato Casalese vigna: resa uva/vino: 70%; produzione massima di vino l/ha: 5600; per il Grignolino del Monferrato Casalese Riserva: resa uva/vino: 70%; produzione massima di vino l/ha: 5600; per il Grignolino del Monferrato Casalese Riserva vigna: resa uva/vino: 70% produzione massima di vino l/ha: 5600. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Il vino «Grignolino Monferrato Casalese» Riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo cosi' definito: durata: trenta mesi di cui almeno diciotto mesi in contenitori di legno; decorrenza: 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve. Per il vino «Grignolino Monferrato Casalese» Riserva e' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti per non piu' del 5 % del totale del volume nel corso dell'invecchiamento obbligatorio. La resa massima dell'uva in vino finito al termine del periodo obbligatorio di invecchiamento non dovra' essere superiore a: resa uva/vino: 65%; produzione massima di vino l/ha: 5200.