(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                    Etichettatura e presentazione 
 
    Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1  e'
vietata l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  ivi  compresi  gli
aggettivi «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari. 
    E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi, non  aventi  significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 
    Nella designazione dei vini Grignolino del Monferrato Casalese  e
Grignolino del  Monferrato  Casalese  Riserva,  la  denominazione  di
origine puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna»  seguita  dal
relativo toponimo o nome tradizionale. 
    Le bottiglie in cui vengono confezionati i  vini  Grignolino  del
Monferrato Casalese, anche vigna, devono essere in vetro, di forma  e
colore tradizionale, di capacita' consentita dalla legge, ma comunque
non inferiore a 18,7 cl e con esclusione del contenitore da  200  cl.
Le chiusure per il vino Grignolino Monferrato Casalese, anche  vigna,
sono quelle consentite dalla normativa vigente,  con  esclusione  del
tappo a corona. 
    Per  il  vino  «Grignolino   Monferrato   Casalese»   Riserva   e
«Grignolino  Monferrato  Casalese»  Riserva  vigna  e'   obbligatorio
l'utilizzo del tappo di sughero. 
    Le bottiglie in cui vengono confezionati i  vini  Grignolino  del
Monferrato Casalese Riserva, anche vigna, devono essere in vetro,  di
forma  e  colore  tradizionale,  nelle  capacita'  di  litri:  0,187/
0,250/0,375/0,500/0,750/1,000/1,500/3,000/5,000 (con esclusione della
dama) 6,000/9,000/12,000/18,000. 
    L'indicazione dell'annata di raccolta delle uve e' obbligatoria. 
    Nell'etichettatura  dei  vini   il   nome   della   denominazione
«Grignolino  del  Monferrato  Casalese»   puo'   essere   omessa   la
preposizione articolata «del».