Art. 7. Etichettatura e presentazione Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Nella designazione dei vini Grignolino del Monferrato Casalese e Grignolino del Monferrato Casalese Riserva, la denominazione di origine puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini Grignolino del Monferrato Casalese, anche vigna, devono essere in vetro, di forma e colore tradizionale, di capacita' consentita dalla legge, ma comunque non inferiore a 18,7 cl e con esclusione del contenitore da 200 cl. Le chiusure per il vino Grignolino Monferrato Casalese, anche vigna, sono quelle consentite dalla normativa vigente, con esclusione del tappo a corona. Per il vino «Grignolino Monferrato Casalese» Riserva e «Grignolino Monferrato Casalese» Riserva vigna e' obbligatorio l'utilizzo del tappo di sughero. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini Grignolino del Monferrato Casalese Riserva, anche vigna, devono essere in vetro, di forma e colore tradizionale, nelle capacita' di litri: 0,187/ 0,250/0,375/0,500/0,750/1,000/1,500/3,000/5,000 (con esclusione della dama) 6,000/9,000/12,000/18,000. L'indicazione dell'annata di raccolta delle uve e' obbligatoria. Nell'etichettatura dei vini il nome della denominazione «Grignolino del Monferrato Casalese» puo' essere omessa la preposizione articolata «del».