(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                         Base ampelografica 
 
    I vini a denominazione di origine controllata e garantita  «Fiano
di Avellino» devono essere ottenuti dalle uve provenienti, in  ambito
aziendale, dal vitigno Fiano per un minimo dell'85%. 
    Possono  concorrere  alla  produzione  di  detti  vini   le   uve
provenienti dai vitigni Greco B, Coda di Volpe B e Trebbiano  toscano
B,  presenti  nei  vigneti   in   ambito   aziendale,   da   soli   o
congiuntamente, fino ad un massimo complessivo del 15%.