Art. 5. Norme per la vinificazione Le operazioni di vinificazione e di elaborazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino», devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Avellino. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Oltre tale limite per tutta la produzione decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. L'arricchimento dei mosti o dei vini aventi diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» deve essere effettuato alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, fermo restando la resa massima del 70% dell'uva in vino. Per la tipologia «Fiano di Avellino» riserva, il periodo di invecchiamento non deve essere inferiore a dodici mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno della vendemmia. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» spumante anche riserva, deve essere ottenuto ricorrendo esclusivamente alla pratica della rifermentazione in bottiglia secondo il metodo classico. Per la tipologia «Fiano di Avellino» spumante, il tempo minimo di affinamento non deve essere inferiore a diciotto mesi in bottiglia a decorrere dalla data del tiraggio. Per la tipologia «Fiano di Avellino» spumante riserva, il tempo minimo di affinamento non deve essere inferiore a trentasei mesi in bottiglia a decorrere dalla data del tiraggio.