(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    Le operazioni di vinificazione  e  di  elaborazione  del  vino  a
denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino»,
devono essere effettuate nell'ambito  del  territorio  amministrativo
della provincia di Avellino. 
    Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche  enologiche
leali e  costanti,  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro  peculiari
caratteristiche. 
    La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per  il  consumo,
non deve essere superiore al 70%. Oltre  tale  limite  per  tutta  la
produzione  decade  il  diritto   alla   denominazione   di   origine
controllata e garantita. 
    L'arricchimento  dei  mosti  o  dei  vini  aventi  diritto   alla
denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di  Avellino»
deve  essere  effettuato  alle  condizioni  stabilite   dalle   norme
comunitarie e nazionali, fermo  restando  la  resa  massima  del  70%
dell'uva in vino. 
    Per la tipologia «Fiano  di  Avellino»  riserva,  il  periodo  di
invecchiamento non deve essere inferiore a dodici  mesi  a  decorrere
dal 1° novembre dell'anno della vendemmia. 
    Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano
di Avellino» spumante anche riserva, deve essere ottenuto  ricorrendo
esclusivamente  alla  pratica  della  rifermentazione  in   bottiglia
secondo il metodo classico. 
    Per la tipologia «Fiano di Avellino» spumante, il tempo minimo di
affinamento non deve essere inferiore a diciotto mesi in bottiglia  a
decorrere dalla data del tiraggio. 
    Per la tipologia «Fiano di Avellino» spumante riserva,  il  tempo
minimo di affinamento non deve essere inferiore a trentasei  mesi  in
bottiglia a decorrere dalla data del tiraggio.